Sentenza 62/1992 (ECLI:IT:COST:1992:62)
Massima numero 18130
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 62/92 C. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - CORRETTA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLE DISPOSIZIONI DA CUI DERIVA LA PREVISIONE CENSURATA - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE.
SENT. 62/92 C. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - CORRETTA INDIVIDUAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO', DELLE DISPOSIZIONI DA CUI DERIVA LA PREVISIONE CENSURATA - AMMISSIBILITA' DELLA RELATIVA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale concernente il prescritto uso della lingua italiana nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative non puo' essere altrimenti sollevata che impugnando il combinato disposto degli artt. 22 e 23. L. n. 689 del 1981, e 122 c.p.c. (cui i primi fanno implicito rinvio), in quanto e' da esso che deriva la previsione censurata; va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' (per 'aberratio ictus') prospettata sull'assunto che gli artt. 22 e 23 cit. non concernono l'uso della lingua nei processi.
La questione di legittimita' costituzionale concernente il prescritto uso della lingua italiana nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative non puo' essere altrimenti sollevata che impugnando il combinato disposto degli artt. 22 e 23. L. n. 689 del 1981, e 122 c.p.c. (cui i primi fanno implicito rinvio), in quanto e' da esso che deriva la previsione censurata; va percio' respinta l'eccezione di inammissibilita' (per 'aberratio ictus') prospettata sull'assunto che gli artt. 22 e 23 cit. non concernono l'uso della lingua nei processi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte