Sentenza 62/1992 (ECLI:IT:COST:1992:62)
Massima numero 18131
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 62/92 D. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL PROCESSO CIVILE - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE LA PROPRIA MADRELINGUA INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEL LUOGO IN CUI E' INSEDIATA LA MEDESIMA MINORANZA - ESCLUSIONE.
SENT. 62/92 D. PROCEDIMENTO CIVILE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL PROCESSO CIVILE - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE LA PROPRIA MADRELINGUA INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA DEL LUOGO IN CUI E' INSEDIATA LA MEDESIMA MINORANZA - ESCLUSIONE.
Testo
Poiche' il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative e' un procedimento di cognizione "speciale", la questione di costituzionalita' sorta nel corso di esso e concernente l'uso esclusivo della lingua italiana nel medesimo procedimento non puo' essere estesa in via interpretativa al piu' ampio modello generale costituito dal processo civile come tale, a meno di non eccedere dai limiti della rilevanza posti dal giudizio 'a quo'. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente gli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana nel processo civile senza consentire l'uso della propria madrelingua ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio ove sia insediata la predetta minoranza).
Poiche' il giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative e' un procedimento di cognizione "speciale", la questione di costituzionalita' sorta nel corso di esso e concernente l'uso esclusivo della lingua italiana nel medesimo procedimento non puo' essere estesa in via interpretativa al piu' ampio modello generale costituito dal processo civile come tale, a meno di non eccedere dai limiti della rilevanza posti dal giudizio 'a quo'. (Inammissibilita', per irrilevanza, della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. e concernente gli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui prescrivono l'uso della lingua italiana nel processo civile senza consentire l'uso della propria madrelingua ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo civile instaurato davanti ad autorita' giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio ove sia insediata la predetta minoranza).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte