Sentenza 62/1992 (ECLI:IT:COST:1992:62)
Massima numero 18145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  05/02/1992;  Decisione del  05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18079  18080  18130  18131  18132  18146  18147  18148


Titolo
SENT. 62/92 F. MINORANZE LINGUISTICHE - TUTELA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA DA PARTE DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA - GARANZIA ESSENZIALE - PORTATA E REALIZZAZIONE.

Testo
In base ai principi costituzionali ed a quelli di diritto internazionale, la tutela delle minoranze etniche include - come sua parte essenziale collegata al principio pluralistico (art. 2 Cost.) ed a quelli di eguaglianza in senso formale e sostanziale (art. 3, commmi primo e secondo, Cost.) - il diritto di usare la propria madrelingua, e tale garanzia si realizza pienamente quando, nell'ambito territoriale in cui e' insediata una minoranza, si consenta agli appartenenti ad essa l'uso della lingua materna nei rapporti con le autorita' pubbliche, e, in particolare, con quelle giudiziarie (a prescindere dal fatto che conoscano o meno la lingua ufficiale). - S. nn. 28/1982, 312/1983, 289/1987, 768/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 3

Altri parametri e norme interposte