Sentenza 62/1992 (ECLI:IT:COST:1992:62)
Massima numero 18146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 62/92 G. MINORANZE LINGUISTICHE - MINORANZA SLOVENA - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA NEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE E, IN PARTICOLARE, CON QUELLE GIURISDIZIONALI - GARANZIA COSTITUZIONALE IN VIA DI PRINCIPIO - EFFETTIVITA' ED AZIONABILITA' DEL DIRITTO - LIMITI.
SENT. 62/92 G. MINORANZE LINGUISTICHE - MINORANZA SLOVENA - DIRITTO ALL'USO DELLA LINGUA MATERNA NEI RAPPORTI CON LE AUTORITA' PUBBLICHE E, IN PARTICOLARE, CON QUELLE GIURISDIZIONALI - GARANZIA COSTITUZIONALE IN VIA DI PRINCIPIO - EFFETTIVITA' ED AZIONABILITA' DEL DIRITTO - LIMITI.
Testo
Il diritto delle minoranze linguistiche (e, nella specie, di quella slovena) all'uso della lingua materna nei rapporti con le auorita' pubbliche e, in particolare, con quelle giurisdizionali, e' garantito in via di principio, a livello costituzionale (art. 6 Cost., nonche' X Disp. trans. Cost. e art. 3, Statuto Friuli-Venezia Giulia), da "norme direttive ad efficacia differita" la cui graduale e articolata realizzazione e' innanzitutto rimessa alla discrezionalita' del legislatore; peraltro, pur in mancanza di specifiche norme di attuazione, esso deve ritenersi effettivo ed azionabile nella misura in cui gia' sussistono istituti o strutture di generale applicazione utilizzabili anche al suddetto fine specifico. - S. n. 28/1982.
Il diritto delle minoranze linguistiche (e, nella specie, di quella slovena) all'uso della lingua materna nei rapporti con le auorita' pubbliche e, in particolare, con quelle giurisdizionali, e' garantito in via di principio, a livello costituzionale (art. 6 Cost., nonche' X Disp. trans. Cost. e art. 3, Statuto Friuli-Venezia Giulia), da "norme direttive ad efficacia differita" la cui graduale e articolata realizzazione e' innanzitutto rimessa alla discrezionalita' del legislatore; peraltro, pur in mancanza di specifiche norme di attuazione, esso deve ritenersi effettivo ed azionabile nella misura in cui gia' sussistono istituti o strutture di generale applicazione utilizzabili anche al suddetto fine specifico. - S. n. 28/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Costituzione
art.
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 3
Altri parametri e norme interposte