Sentenza 62/1992 (ECLI:IT:COST:1992:62)
Massima numero 18147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  05/02/1992;  Decisione del  05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18079  18080  18130  18131  18132  18145  18146  18148


Titolo
SENT. 62/92 H. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - FACOLTA' DEGLI APPARTENENTI ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DI USARE, INNANZI AL PRETORE EL LUOGO, LA PROPRIA MADRELINGUA, FRUENDO DELLA TRADUZIONE DEI PROPRI ATTI E, INVERSAMENTE, DI QUELLI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA E DELLA CONTROPARTE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
L'esistenza di norme sul conferimento di incarichi di traduzione e interpretariato presso gli uffici giudiziari (L. n. 568 del 1967) concretizza l'operativita' della tutela "minima" contenuta negli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia nel senso di rendere effettivo e azionabile il diritto degli appartenenti alla minoranza linguistica slovena di usare la lingua materna nei loro rapporti con l'autorita' giudiziaria, merce' la traduzione dei propri atti (redatti in lingua slovena) e, inversamente, di quelli del giudice e della controparte (redatti in lingua italiana). Pertanto (nel rispetto dei limiti di rilevanza della questione nel giudizio 'a quo') va dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonche' di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorita' giudiziaria e le risposte della controparte. - V. massima precedente, nonche' S. n. 28/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 3

Altri parametri e norme interposte