Polizia amministrativa locale - Norme della Regione Veneto - Disciplina dei ruoli e dei distintivi del personale di polizia locale - Ricorso del Governo - Lamentata disparità di trattamento e violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, con cui sono stati disciplinati i profili organizzativi del servizio di polizia locale, relativi ai ruoli e ai distintivi di grado del personale. I profili di censura riconducibili alla diversa articolazione strutturale del servizio di polizia locale rispetto a quanto previsto dalla legge n. 65 del 1986 risultano estranei all'ambito dell'ordinamento civile, perché involgono profili attinenti all'organizzazione del servizio e alla suddivisione degli incarichi e dei ruoli funzionali. Parimenti non pertinente è l'evocazione di una lesione del medesimo parametro costituzionale in ragione della asserita attribuzione al personale della polizia locale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Ancor prima di rilevare l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente, deve essere infatti evidenziata l'inconferenza del richiamo al parametro dell'ordinamento civile, stante le previsioni contenute nei commi oggetto di censura, che, all'atto di disporre la riorganizzazione del servizio di polizia locale, fanno esplicitamente salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 1) ed escludono che la nuova suddivisione dei gradi possa incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale (comma 2). L'insussistenza del vizio di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. determina, conseguentemente, la non fondatezza delle censure consistenti nella lesione degli artt. 3 e 97 Cost., che hanno, nell'impianto del ricorso introduttivo, natura meramente ancillare rispetto a quella ora esaminata. (Precedente citato: sentenza n. 35 del 2011).
In relazione ai profili privatizzati del rapporto di lavoro, assume rilievo l'esigenza di una uniforme disciplina a livello statale. (Precedenti ciati: sentenze n. 42 del 2021, n. 189 e n. 128 del 2020).