Sentenza 62/1992 (ECLI:IT:COST:1992:62)
Massima numero 18148
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 62/92 I. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - PARIFICAZIONE AD ESSA DELLA LINGUA SLOVENA COME LINGUA UFFICIALE DEL MEDESIMO GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE DEL LUOGO DI INSEDIAMENTO DELLA MINORANZA SLOVENA - ESCLUSIONE - RICHIESTA ALLA CORTE DI PROCEDERE, MEDIANTE SENTENZA ADDITIVA, ALL'INVOCATA PARIFICAZIONE - INTERVENTO DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 62/92 I. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE APPLICATIVA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE - USO ESCLUSIVO DELLA LINGUA ITALIANA NEL RELATIVO GIUDIZIO - PARIFICAZIONE AD ESSA DELLA LINGUA SLOVENA COME LINGUA UFFICIALE DEL MEDESIMO GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE DEL LUOGO DI INSEDIAMENTO DELLA MINORANZA SLOVENA - ESCLUSIONE - RICHIESTA ALLA CORTE DI PROCEDERE, MEDIANTE SENTENZA ADDITIVA, ALL'INVOCATA PARIFICAZIONE - INTERVENTO DI COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La parificazione della lingua slovena a quella italiana come lingua ufficiale del processo di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative comporta una pluralita' di soluzioni in ordine alle varianti da introdurre nella organizzazione del processo, nei poteri spettanti alle parti e al giudice, oltreche' nei termini entro cui esercitare i suddetti poteri, la quale e' tale da precludere la possibilita' di qualsiasi legittimo intervento additivo da parte della Corte e da esigere il necessario e auspicabile intervento del legislatore, cosi' come e' avvenuto, per la minoranza di lingua tedesca residente nel Trentino-Alto Adige, con il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nei confronti degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena l'uso della propria madrelingua, come parificata a quella italiana, nel suddetto giudizio di opposizione davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata tale minoranza).
La parificazione della lingua slovena a quella italiana come lingua ufficiale del processo di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative comporta una pluralita' di soluzioni in ordine alle varianti da introdurre nella organizzazione del processo, nei poteri spettanti alle parti e al giudice, oltreche' nei termini entro cui esercitare i suddetti poteri, la quale e' tale da precludere la possibilita' di qualsiasi legittimo intervento additivo da parte della Corte e da esigere il necessario e auspicabile intervento del legislatore, cosi' come e' avvenuto, per la minoranza di lingua tedesca residente nel Trentino-Alto Adige, con il d.P.R. 15 luglio 1988 n. 574. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' sollevata, in riferimento agli artt. 6 Cost. e 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, nei confronti degli artt. 22 e 23, L. 24 novembre 1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini appartenenti alla minoranza linguistica slovena l'uso della propria madrelingua, come parificata a quella italiana, nel suddetto giudizio di opposizione davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata tale minoranza).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 3
Altri parametri e norme interposte