Sentenza 63/1992 (ECLI:IT:COST:1992:63)
Massima numero 18110
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18109
Titolo
SENT. 63/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - CORRESPONSIONE AI FIGLI SUPERSTITI MAGGIORENNI - DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI E CONDIZIONI RISPETTO A QUELLI PREVISTI PER L'INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LA PROLE MAGGIORENNE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E QUELLA DEI DIPENDENTI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 63/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - CORRESPONSIONE AI FIGLI SUPERSTITI MAGGIORENNI - DIVERSITA' DI PRESUPPOSTI E CONDIZIONI RISPETTO A QUELLI PREVISTI PER L'INDENNITA' DI BUONUSCITA E.N.P.A.S. - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LA PROLE MAGGIORENNE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI E QUELLA DEI DIPENDENTI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La sostanziale equiparazione che, come si riconosce in piu' pronunce della Corte costituzionale (v. massima A), sussiste ormai tra la indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. e la indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., non consente che, mentre la seconda, in caso di morte del dipendente, compete, nell'ordine, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al coniuge superstite, agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle del dipendente deceduto in attivita' di servizio, senza alcuna condizione, la indennita' premio di servizio, invece, spetti - come previsto dall'art. 3, secondo comma, lett. b) della legge 8 marzo 1968, n. 152 - nella forma indiretta, alla prole maggiorenne, solo se permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo, e alle orfane solo se nubili o vedove. Pertanto l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
La sostanziale equiparazione che, come si riconosce in piu' pronunce della Corte costituzionale (v. massima A), sussiste ormai tra la indennita' premio di servizio I.N.A.D.E.L. e la indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., non consente che, mentre la seconda, in caso di morte del dipendente, compete, nell'ordine, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al coniuge superstite, agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle del dipendente deceduto in attivita' di servizio, senza alcuna condizione, la indennita' premio di servizio, invece, spetti - come previsto dall'art. 3, secondo comma, lett. b) della legge 8 marzo 1968, n. 152 - nella forma indiretta, alla prole maggiorenne, solo se permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso del medesimo, e alle orfane solo se nubili o vedove. Pertanto l'art. 3, secondo comma, lett. b), della legge 8 marzo 1968, n. 152, va dichiarato illegittimo, in parte qua, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte