Sentenza 64/1992 (ECLI:IT:COST:1992:64)
Massima numero 18048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18049
Titolo
SENT. 64/92 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - ART. 28 COST. - CONTENUTO - INTERPRETAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 64/92 A. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - ART. 28 COST. - CONTENUTO - INTERPRETAZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, l'art. 28 Cost. stabilisce, a maggior garanzia della legalita' dell'azione amministrativa e a miglior tutela dei cittadini, la responsabilita' "diretta" dei pubblici dipendenti e della pubblica amministrazione per gli atti compiuti in violazione di diritti. Inoltre, con il riferimento alle leggi ordinarie per la configurazione di tale responsabilita', ha inteso attribuire al legislatore una discrezionalita' che, tenendo conto della complessita' delle esigenze e degli interessi a confronto, gli consentisse sia di limitare la responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in riferimento a determinate fattispecie, per talune particolari categorie di soggetti. - V. in proposito le sent. nn. 2/1968, 123/1972, 148/1983, 26/1987 e 18/1989.
Secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, l'art. 28 Cost. stabilisce, a maggior garanzia della legalita' dell'azione amministrativa e a miglior tutela dei cittadini, la responsabilita' "diretta" dei pubblici dipendenti e della pubblica amministrazione per gli atti compiuti in violazione di diritti. Inoltre, con il riferimento alle leggi ordinarie per la configurazione di tale responsabilita', ha inteso attribuire al legislatore una discrezionalita' che, tenendo conto della complessita' delle esigenze e degli interessi a confronto, gli consentisse sia di limitare la responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in riferimento a determinate fattispecie, per talune particolari categorie di soggetti. - V. in proposito le sent. nn. 2/1968, 123/1972, 148/1983, 26/1987 e 18/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte