Sentenza 64/1992 (ECLI:IT:COST:1992:64)
Massima numero 18049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18048
Titolo
SENT. 64/92 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI PER ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DI DIRITTI - PREVISTA ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DIRETTA NEI CASI DI "CULPA IN VIGILANDO" - SURROGAZIONE DELLO STATO - RIVALSA SOLO PER DOLO O COLPA GRAVE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CON LA P.A. - INSUSSISTENZA - LIMITAZIONE CONSENTITA DAL PRECETTO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 64/92 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I TERZI PER ATTI COMPIUTI IN VIOLAZIONE DI DIRITTI - PREVISTA ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DIRETTA NEI CASI DI "CULPA IN VIGILANDO" - SURROGAZIONE DELLO STATO - RIVALSA SOLO PER DOLO O COLPA GRAVE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' SOLIDALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI CON LA P.A. - INSUSSISTENZA - LIMITAZIONE CONSENTITA DAL PRECETTO COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La responsabilita' del personale scolastico statale, in particolare degli insegnanti, verso terzi per gli atti compiuti in violazione di diritti, continua ad essere regolata, in via generale, dal d.P.R. n. 3 del 1957, (per effetto del'art. 384, st. d.P.R.) in relazione a tutte le ipotesi non inquadrabili nella categoria della "culpa in vigilando"; in relazione a questa soltanto la norma impugnata (art. 61, secondo comma, legge n. 312/1980) ha escluso la responsabilita' diretta degli stessi, sostituendovi quella dello Stato salvo i casi di dolo o colpa grave per i quali e' ammessa la rivalsa. Tale statuizione non viola l'art. 28 Cost., il quale consente al legislatore sia di limitare la responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in determinate fattispecie, ferma rimanendo la responsabilita' della p.a., in base ai principi. (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata in riferimento all'art. 28 Cost.).
La responsabilita' del personale scolastico statale, in particolare degli insegnanti, verso terzi per gli atti compiuti in violazione di diritti, continua ad essere regolata, in via generale, dal d.P.R. n. 3 del 1957, (per effetto del'art. 384, st. d.P.R.) in relazione a tutte le ipotesi non inquadrabili nella categoria della "culpa in vigilando"; in relazione a questa soltanto la norma impugnata (art. 61, secondo comma, legge n. 312/1980) ha escluso la responsabilita' diretta degli stessi, sostituendovi quella dello Stato salvo i casi di dolo o colpa grave per i quali e' ammessa la rivalsa. Tale statuizione non viola l'art. 28 Cost., il quale consente al legislatore sia di limitare la responsabilita' diretta dei pubblici dipendenti in relazione all'elemento psicologico, sia di escluderla, in determinate fattispecie, ferma rimanendo la responsabilita' della p.a., in base ai principi. (v. massima A). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), sollevata in riferimento all'art. 28 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 28
Altri parametri e norme interposte