Sentenza 65/1992 (ECLI:IT:COST:1992:65)
Massima numero 18071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 65/92. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI IN MATERIA CONTABILE AD ISTANZA DI PARTE - RICORSO PER RIFIUTATO RIMBORSO DI QUOTE DI IMPOSTA INESIGIBILI - NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA INTERESSATA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITA' DI VALUTARE LA NORMA IMPUGNATA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DELLA GIURISDIZIONE CONTABILE, NEL QUALE ANCHE LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ERARIO SI INCENTRA SUL PROCURATORE GENERALE - CONSEGUENZE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 65/92. CORTE DEI CONTI - GIUDIZI IN MATERIA CONTABILE AD ISTANZA DI PARTE - RICORSO PER RIFIUTATO RIMBORSO DI QUOTE DI IMPOSTA INESIGIBILI - NOTIFICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA INTERESSATA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NECESSITA' DI VALUTARE LA NORMA IMPUGNATA NELL'AMBITO DEL SISTEMA DELLA GIURISDIZIONE CONTABILE, NEL QUALE ANCHE LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'ERARIO SI INCENTRA SUL PROCURATORE GENERALE - CONSEGUENZE - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In conformita' a principi propri della giurisdizione contabile, cui pur di recente in vari settori della finanza pubblica istituzionale (legge 19 maggio 1976, n. 335, sulla contabilita' regionale, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sulle unita' sanitarie locali, legge 8 giugno 1990, n. 142, sugli enti locali) si e' richiamato il legislatore, anche le norme degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti 13 agosto 1933, n. 1038, concernenti il ricorso dell'esattore per rifiutato (con provvedimento dell'Intendente di finanza) rimborso di quote di imposta inesigibili, si riconnettono intrinsecamente, ai fini della formazione del contraddittorio, alle funzioni e all'attivita', da essi peraltro espressamente richiamate, del Procuratore generale, nel quale, in quanto organo posto a difesa dell'ordinamento e per la essenziale specialita' della materia, si ricompongono anche gli interessi dell'erario globalmente inteso. Ed e' in conseguenza di cio' che nei citati articoli del regolamento di procedura non e' prevista la notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria interessata, ne' la comunicazione alla stessa delle successive attivita' processuali. Spetta quindi al legislatore, e ad esso soltanto, stabilire, nella discrezionalita' delle sue scelte, se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e sostituite, come certo e' possibile, con altra regolamentazione, e con quali conseguenze sull'intero sistema. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1308, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sulla natura del regolamento di procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti: S. n. 421/1988.
In conformita' a principi propri della giurisdizione contabile, cui pur di recente in vari settori della finanza pubblica istituzionale (legge 19 maggio 1976, n. 335, sulla contabilita' regionale, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sulle unita' sanitarie locali, legge 8 giugno 1990, n. 142, sugli enti locali) si e' richiamato il legislatore, anche le norme degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento per la procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti 13 agosto 1933, n. 1038, concernenti il ricorso dell'esattore per rifiutato (con provvedimento dell'Intendente di finanza) rimborso di quote di imposta inesigibili, si riconnettono intrinsecamente, ai fini della formazione del contraddittorio, alle funzioni e all'attivita', da essi peraltro espressamente richiamate, del Procuratore generale, nel quale, in quanto organo posto a difesa dell'ordinamento e per la essenziale specialita' della materia, si ricompongono anche gli interessi dell'erario globalmente inteso. Ed e' in conseguenza di cio' che nei citati articoli del regolamento di procedura non e' prevista la notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria interessata, ne' la comunicazione alla stessa delle successive attivita' processuali. Spetta quindi al legislatore, e ad esso soltanto, stabilire, nella discrezionalita' delle sue scelte, se le configurazioni procedimentali attuali vadano rimosse e sostituite, come certo e' possibile, con altra regolamentazione, e con quali conseguenze sull'intero sistema. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1308, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Sulla natura del regolamento di procedura nei giudizi innanzi alla Corte dei conti: S. n. 421/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte