Sentenza 66/1992 (ECLI:IT:COST:1992:66)
Massima numero 18121
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 66/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGE-PROVVEDIMENTO - SINDACATO DELLA CORTE IN ORDINE ALLA SCELTA COMPIUTA DAL LEGISLATORE - LIMITI - ELEMENTI DI FATTO POSTI A BASE DELLA SCELTA STESSA - ESCLUSIONE.
SENT. 66/92 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - LEGGE-PROVVEDIMENTO - SINDACATO DELLA CORTE IN ORDINE ALLA SCELTA COMPIUTA DAL LEGISLATORE - LIMITI - ELEMENTI DI FATTO POSTI A BASE DELLA SCELTA STESSA - ESCLUSIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale il giudicato della Corte concernente le scelte compiute dal legislatore, anche nell'ipotesi in cui sia stata impugnata una legge-provvedimento, non puo' esorbitare dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della scelta adottata e non puo' spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della stessa.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale il giudicato della Corte concernente le scelte compiute dal legislatore, anche nell'ipotesi in cui sia stata impugnata una legge-provvedimento, non puo' esorbitare dai limiti di un esame sulla palese irragionevolezza della scelta adottata e non puo' spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della stessa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte