Sentenza 66/1992 (ECLI:IT:COST:1992:66)
Massima numero 18122
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 66/92 B. OPERE PUBBLICHE - BONIFICA - TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE COMPETENZE ALLE REGIONI - CARATTERE SETTORIALE DELLE ATTIVITA' - VINCOLATIVITA' PER LE REGIONI DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI IN MATERIA - CONTENUTO.
SENT. 66/92 B. OPERE PUBBLICHE - BONIFICA - TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE COMPETENZE ALLE REGIONI - CARATTERE SETTORIALE DELLE ATTIVITA' - VINCOLATIVITA' PER LE REGIONI DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI IN MATERIA - CONTENUTO.
Testo
Nel quadro del trasferimento delle funzioni in tema di agricoltura e foreste sono state assegnate alle regioni le competenze in materia di bonifica ("integrale", montana e di sistemazione idrogeologica: artt. 1, lett. h), d.P.R. n. 11 del 1972, 66, 69, 73, d.P.R. n. 616 del 1977) le quali, in quanto dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie attivita' rivolte a fini identici od omologhi, costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, piu' precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo, con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche. Il carattere intrinsecamente settoriale di tali attivita' e' peraltro confermato dall'art. 44 Cost., dalla legge n. 183 del 1989, nonche' dall'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 215 del 1933 e dall'art. 857, cod.civ., dai quali ultimi sono desumibili, come principi generali, vincolanti per le regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., sia la specialita' degli interventi - da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate - sia la operativita' della bonifica in relazione ad un determinato territorio, da riferirsi ad un'area suscettibile di valorizzazione e conservazione.
Nel quadro del trasferimento delle funzioni in tema di agricoltura e foreste sono state assegnate alle regioni le competenze in materia di bonifica ("integrale", montana e di sistemazione idrogeologica: artt. 1, lett. h), d.P.R. n. 11 del 1972, 66, 69, 73, d.P.R. n. 616 del 1977) le quali, in quanto dirette al consolidamento e alla trasformazione di un territorio sul quale si esplicano varie attivita' rivolte a fini identici od omologhi, costituiscono un settore della generale programmazione del territorio e, piu' precisamente, di quella riguardante la difesa e la valorizzazione del suolo, con particolare interesse verso l'uso di risorse idriche. Il carattere intrinsecamente settoriale di tali attivita' e' peraltro confermato dall'art. 44 Cost., dalla legge n. 183 del 1989, nonche' dall'art. 1, secondo comma, del r.d. n. 215 del 1933 e dall'art. 857, cod.civ., dai quali ultimi sono desumibili, come principi generali, vincolanti per le regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., sia la specialita' degli interventi - da realizzare sulla base di un piano e di un progetto di opere concretamente individuate - sia la operativita' della bonifica in relazione ad un determinato territorio, da riferirsi ad un'area suscettibile di valorizzazione e conservazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 857
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1972
n. 11
art. 1 lett. h)
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 66
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 69
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 73
regio decreto 13/02/1933
n. 215
art. 1
co. 2