Sentenza 66/1992 (ECLI:IT:COST:1992:66)
Massima numero 18123
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 66/92 C. OPERE PUBBLICHE - BONIFICA - TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE COMPETENZE ALLE REGIONI - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI IN MATERIA - OBBLIGO DELLA PRECISA PERIMETRAZIONE DEL COMPRENSORIO NELL'ATTIVITA' DI CLASSIFICAZIONE - NON VINCOLATIVITA' PER IL LEGISLATORE REGIONALE.
SENT. 66/92 C. OPERE PUBBLICHE - BONIFICA - TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE COMPETENZE ALLE REGIONI - PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI IN MATERIA - OBBLIGO DELLA PRECISA PERIMETRAZIONE DEL COMPRENSORIO NELL'ATTIVITA' DI CLASSIFICAZIONE - NON VINCOLATIVITA' PER IL LEGISLATORE REGIONALE.
Testo
In materia di bonifica le regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (v. massima B), nonche' della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (c.d. comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attivita' di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nella attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attivita' di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attivita' di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attivita' di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attivita' stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.
In materia di bonifica le regioni sono tenute all'osservanza dei principi fondamentali delle leggi statali nella materia stessa (v. massima B), nonche' della regola generale ad essi conseguente, secondo la quale deve sussistere una correlazione tra la previsione del complesso delle opere pubbliche di bonifica e quelle di trasformazione fondiaria, da un lato, e la determinazione del territorio cui quelle opere si riferiscono (c.d. comprensorio di bonifica), dall'altro, fermo restando peraltro che tale correlazione, lungi dal dover caratterizzare il procedimento, dall'inizio alla fine, deve concernere, piuttosto, gli interventi previsti nel piano o nel progetto di trasformazione in rapporto alla specifica area in cui i predetti interventi devono essere attuati. Al riguardo, l'attivita' di classificazione di zone di territorio come aree di bonifica, sfugge a detta rigorosa correlazione in quanto, rispondendo, nella attuale configurazione normativa, al fine di determinare i terreni potenzialmente assoggettabili all'attivita' di bonifica, essa costituisce essenzialmente un presupposto procedimentale, legittimante le successive attivita' di delimitazione dei comprensori e di individuazione delle relative opere. Non sussiste quindi per il legislatore regionale, in relazione all'attivita' di classificazione, alcun vincolo circa la precisa perimetrazione del comprensorio di bonifica, potendo egli legittimamente configurare l'attivita' stessa come diretta all'individuazione di massima delle zone sottoponibili alla bonifica.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n. 0
art. 857
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1972
n. 11
art. 1 lett. h)
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 66
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 69
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 0
art. 73
regio decreto 13/02/1933
n. 215
art. 1
co. 2