Polizia amministrativa locale - Norme della Regione Veneto - Definizione, da parte della Giunta regionale, delle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado nonché dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Argomentazione contraddittoria - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che la Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. Il ricorrente formula una censura logicamente contraddittoria, perché da un lato deduce l'assenza di competenza della Regione a intervenire in una materia riservata alla competenza esclusiva statale, ma dall'altro lato si duole del fatto che la Regione non sia intervenuta proprio con legge, anziché autorizzando l'adozione di un atto della Giunta regionale, a disciplinare le uniformi e i distintivi.
Non può coesistere - se non in un rapporto di subordinazione - una censura attinente sia all'an, sia al quomodo dell'esercizio della potestà regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011 e n. 391 del 2006).