Sentenza 67/1992 (ECLI:IT:COST:1992:67)
Massima numero 18028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18030
Titolo
SENT. 67/92 A. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - ESECUZIONE DI OPERE NON AUTORIZZATE IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ASSOGGETTABILITA' A PENA DI QUALSIASI ESECUZIONE ABUSIVA DI OPERE INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENZA DI UN DANNO PAESISTICO CONCRETAMENTE SUSSISTENTE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 67/92 A. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - ESECUZIONE DI OPERE NON AUTORIZZATE IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESISTICO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - ASSOGGETTABILITA' A PENA DI QUALSIASI ESECUZIONE ABUSIVA DI OPERE INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENZA DI UN DANNO PAESISTICO CONCRETAMENTE SUSSISTENTE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come gia' affermato, la legge 8 agosto 1985, n. 431, allo scopo di assicurare una piu' efficace tutela dei beni ambientali, seguendo un criterio opposto a quello ispiratore della legge 29 giugno 1939, n. 1827, ha introdotto vincoli paesistici generalizzati; non puo'quindi dirsi incostituzionale la prevista sottoposizione a sanzione penale di tutte le modifiche e alterazioni attuate mediante opere non autorizzate, in area sottoposta a vincolo, anche se indipendentemente dalla presenza e dalla entita' di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico, dal momento che il reato di cui all'impugnato art. 1 sexies, d.l. n. 312/1985, ha carattere formale e di pericolo in quanto il vincolo posto in determinate parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al suo governo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Come gia' affermato, la legge 8 agosto 1985, n. 431, allo scopo di assicurare una piu' efficace tutela dei beni ambientali, seguendo un criterio opposto a quello ispiratore della legge 29 giugno 1939, n. 1827, ha introdotto vincoli paesistici generalizzati; non puo'quindi dirsi incostituzionale la prevista sottoposizione a sanzione penale di tutte le modifiche e alterazioni attuate mediante opere non autorizzate, in area sottoposta a vincolo, anche se indipendentemente dalla presenza e dalla entita' di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico, dal momento che il reato di cui all'impugnato art. 1 sexies, d.l. n. 312/1985, ha carattere formale e di pericolo in quanto il vincolo posto in determinate parti del territorio nazionale ha una funzione prodromica al suo governo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte