Sentenza 67/1992 (ECLI:IT:COST:1992:67)
Massima numero 18030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18028
Titolo
SENT. 67/92 B. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - ESECUZIONE DI OPERE NON AUTORIZZATE IN ZONE SOTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DELLO STESSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALLA NORMA INCRIMINATRICE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 67/92 B. EDILIZIA ED URBANISTICA - REATI EDILIZI - ESECUZIONE DI OPERE NON AUTORIZZATE IN ZONE SOTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DELLO STESSO TRATTAMENTO SANZIONATORIO IN RELAZIONE ALLE DIVERSE FATTISPECIE CONTEMPLATE DALLA NORMA INCRIMINATRICE - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di un unica sanzione non differenziata in relazione alla diversa ipotesi di reato contemplato dalla norma incriminatrice, non e' suscettibile di censura, essendo consentito al legislatore includere in uno stesso modello di genere una peculiarita' di sottofattispecie diversa per struttura e valore sempre che, nella previsione del minimo e massimo della pena, sussista un margine sufficiente tale da permettere al giudice di irrogare una pena proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarita' soggettive ed oggettive del caso concreto, condizione questa ricorrente nel caso di specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all' art. 3 Cost.). - In senso conforme v. S. nn. 285/1991 e 171/1986.
La previsione di un unica sanzione non differenziata in relazione alla diversa ipotesi di reato contemplato dalla norma incriminatrice, non e' suscettibile di censura, essendo consentito al legislatore includere in uno stesso modello di genere una peculiarita' di sottofattispecie diversa per struttura e valore sempre che, nella previsione del minimo e massimo della pena, sussista un margine sufficiente tale da permettere al giudice di irrogare una pena proporzionata alla complessiva considerazione delle peculiarita' soggettive ed oggettive del caso concreto, condizione questa ricorrente nel caso di specie. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 sexies, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in legge 8 agosto 1985, n. 431, sollevata in riferimento all' art. 3 Cost.). - In senso conforme v. S. nn. 285/1991 e 171/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte