Ordinanza 68/1992 (ECLI:IT:COST:1992:68)
Massima numero 17982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  05/02/1992;  Decisione del  05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  17983


Titolo
ORD. 68/92 A. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE - SANZIONI PENALI - IRRAGIONEVOLE PREVISIONE DI UN TRATTAMENTO SANZIONATORIO IDENTICO A QUELLO STABILITO PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DI ESERCIZIO ABUSIVO DI IMPIANTI SOGGETTI A CONCESSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA NEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, per non essere la norma impugnata suscettibile di applicazione nel giudizio a quo, essendo stata sostituita dall'art. 30, settimo comma, legge n. 223/1990, prevedente un piu' favorevole trattamento sanzionatorio. - Sulle norme di cui all'art. 195, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, (sostituito dall'art. 45 legge 14 aprile 1975, n. 103) v. sent. n. 237/1984 e ord. nn. 13/1989, 160/1989, 331/1989 e 394/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte