Sentenza 176/2021 (ECLI:IT:COST:2021:176)
Massima numero 44090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  06/07/2021;  Decisione del  06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Massime associate alla pronuncia:  44082  44083  44084  44085  44086  44087  44088  44089  44091  44092  44093


Titolo
Sicurezza pubblica - Declinazione pluralista - Possibilità, per le Regioni, di interventi volti a garantire beni giuridici fondamentali - Limiti - Divieto di interferenza con la riserva di legge statale finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati.

Testo

L'approdo a una declinazione pluralista del concetto di sicurezza fa sì che la potestà legislativa regionale può essere esercitata non solo per disciplinare generici interessi pubblici, ma anche per garantire beni giuridici fondamentali tramite attività diverse dalla prevenzione e repressione dei reati, anche in considerazione della circostanza che l'endiadi "ordine pubblico e sicurezza" allude a una materia in senso proprio, e cioè a una materia oggettivamente delimitata che di per sé non esclude l'intervento regionale in settori ad essa liminari. Ad assumere un valore dirimente, nella valutazione della legittimità di interventi regionali nella materia de qua, è quindi la circostanza che la Regione, pur dettando una disciplina idonea a ripercuotersi sulla sicurezza dei cittadini in senso lato, curi pur sempre interessi riconducibili ad ambiti di competenza ad essa attribuiti e, in ogni caso, non giunga in alcun modo a interferire con la riserva alla legge statale del compito di prevenire e reprimere i reati, che identifica l'ambito della materia dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h, Cost.) indeclinabilmente connesso alla necessità di una disciplina uniforme sul territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2020, n. 177 del 2020, n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018).

Non interferisce con l'esercizio di competenze statali nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza né l'attività di conoscenza, formazione e ricerca posta in essere dalla Regione, né la promozione della cultura della legalità, e neanche la predisposizione di programmi di promozione culturale e finanziamenti regionali nell'ambito dell'educazione scolastica, volti a contrastare il cyberbullismo. (Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 285 del 2019 e n. 35 del 2012).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte