Ordinanza 71/1992 (ECLI:IT:COST:1992:71)
Massima numero 18007
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
OORD. 71/92 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - COMPRENSIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO DEL DECRETO DI IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO, EMESSO DAL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE, DENUNCIATA COME CAUSA DI NULLITA' DI SUCCESSIVI ATTI PROCESSUALI - CONSEGUENTE ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER "IUS SUPERVENIENS".
OORD. 71/92 C. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - COMPRENSIONE NEL FASCICOLO DEL DIBATTIMENTO DEL DECRETO DI IRREPERIBILITA' DELL'IMPUTATO, EMESSO DAL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE, DENUNCIATA COME CAUSA DI NULLITA' DI SUCCESSIVI ATTI PROCESSUALI - CONSEGUENTE ASSERITA ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO PER "IUS SUPERVENIENS".
Testo
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione (sollevata nei confronti dell'art. 431 cod.proc.pen., ma sul presupposto della ritenuta "equivocita'" della disposizione dell'art. 160 stesso codice circa il termine di efficacia del decreto di irreperibilita' emesso dal giudice delle indagini preliminari) alla luce del quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Restituzione degli atti al giudice a quo perche' riesamini la rilevanza della questione (sollevata nei confronti dell'art. 431 cod.proc.pen., ma sul presupposto della ritenuta "equivocita'" della disposizione dell'art. 160 stesso codice circa il termine di efficacia del decreto di irreperibilita' emesso dal giudice delle indagini preliminari) alla luce del quadro normativo emergente a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha modificato l'art. 160 del codice di procedura penale, prevedendo che il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare conservi efficacia fino alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
co. 2
Altri parametri e norme interposte