Ordinanza 72/1992 (ECLI:IT:COST:1992:72)
Massima numero 17989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
05/02/1992; Decisione del
05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
17988
Titolo
ORD. 72/92 B. PROCESSO CIVILE - RIFORMA - INTRODUZIONE DEL GIUDICE UNICO - ENTRATA IN VIGORE PREVISTA PER IL PRIMO GENNAIO 1992 - RITENUTI PROBABILI (QUANTO DEPRECABILI) RINVII AD EPOCA SUCCESSIVA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONE SOLLEVATA SU NORMA NON ANCORA EMANATA - INAMMISSIBILITA'.
ORD. 72/92 B. PROCESSO CIVILE - RIFORMA - INTRODUZIONE DEL GIUDICE UNICO - ENTRATA IN VIGORE PREVISTA PER IL PRIMO GENNAIO 1992 - RITENUTI PROBABILI (QUANTO DEPRECABILI) RINVII AD EPOCA SUCCESSIVA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONE SOLLEVATA SU NORMA NON ANCORA EMANATA - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che abbia per oggetto una norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorche' successivamente emanata. (Nella specie: il giudice a quo ha impugnato l'eventuale norma di proroga del termine di entrata in vigore della l. n. 353/1990, peraltro successivamente emanata: art. 50, legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace, che tale differimento prevede al primo gennaio 1993).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che abbia per oggetto una norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorche' successivamente emanata. (Nella specie: il giudice a quo ha impugnato l'eventuale norma di proroga del termine di entrata in vigore della l. n. 353/1990, peraltro successivamente emanata: art. 50, legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace, che tale differimento prevede al primo gennaio 1993).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte