Ordinanza 72/1992 (ECLI:IT:COST:1992:72)
Massima numero 17989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  05/02/1992;  Decisione del  05/02/1992
Deposito del 24/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  17988


Titolo
ORD. 72/92 B. PROCESSO CIVILE - RIFORMA - INTRODUZIONE DEL GIUDICE UNICO - ENTRATA IN VIGORE PREVISTA PER IL PRIMO GENNAIO 1992 - RITENUTI PROBABILI (QUANTO DEPRECABILI) RINVII AD EPOCA SUCCESSIVA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - QUESTIONE SOLLEVATA SU NORMA NON ANCORA EMANATA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale che abbia per oggetto una norma non esistente alla data dell'ordinanza di rimessione, ancorche' successivamente emanata. (Nella specie: il giudice a quo ha impugnato l'eventuale norma di proroga del termine di entrata in vigore della l. n. 353/1990, peraltro successivamente emanata: art. 50, legge 21 novembre 1991, n. 374, sull'istituzione del giudice di pace, che tale differimento prevede al primo gennaio 1993).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte