Sentenza 73/1992 (ECLI:IT:COST:1992:73)
Massima numero 17910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  17/02/1992;  Decisione del  17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  17912


Titolo
SENT. 73/92 A. AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA FORENSE - PENSIONE DI ANZIANITA' - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - CONDIZIONE - CANCELLAZIONE DAGLI ALBI DI AVVOCATO E PROCURATORE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA DI TALI PROFESSIONISTI E DELLA PENSIONE DI ANZIANITA' DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non viola il principio di eguaglianza che la corresponsione della pensione di anzianita' agli avvocati e procuratori sia subordinata alla cancellazione degli stessi dai relativi albi, trattandosi di una condizione strettamente inerente alla "ratio" di tale forma di pensione, sia che la si intenda quale riconoscimento e premio ai sensi dell'art. 4 Cost. o quale anticipo del godimento pensionistico connesso a compenso del presumibile logorio psico-fisico per l'attivita' professionale. Non rileva al riguardo - stante le diversita' tra i due istituti - richiamare la disciplina della pensione di vecchiaia ed, in particolare, l'abolizione - a seguito di pronuncia di illegittimita' dell'art. 2, sesto comma, l. n. 576 del 1980 - della riduzione della pensione di vecchiaia a due terzi, nel caso di mantenimento dell'iscrizione agli albi, per l'incompatibilita' tra tale concetto di disincentivo con quello di divieto in questione; tantomeno puo' essere adottata, come criterio di valutazione - sempre ai fini del principio di eguaglianza - in quanto agganciata al diverso sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, la disciplina riservata ad alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) per i quali il diritto alla pensione di anzianita' non e' condizionato alla cessazione dell'attivita' (art. 22, primo comma, l. n. 153 del 1969). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, l. 20 settembre 1980, n. 576). - S. n. 194 del 1991, in ordine alle differenziazioni della pensione di anzianita' da quella di vecchiaia; S. n. 1008 del 1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte