Sentenza 73/1992 (ECLI:IT:COST:1992:73)
Massima numero 17912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  17/02/1992;  Decisione del  17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  17910


Titolo
SENT. 73/92 B. AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA FORENSE - PENSIONE DI ANZIANITA' - DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE - INCOMPATIBILITA' CON L'ISCRIZIONE A QUALSIASI ALBO PROFESSIONALE O ELENCO DI LAVORATORI AUTONOMI E CON QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO DIPENDENTE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAZIONALITA' E DI DIRITTO AL LAVORO - ASSORBIMENTO DEI RESTANTI MOTIVI DI IMPUGNATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE 'QUA'.

Testo
Il logorio psico-fisico, che si suppone essere la causa che induce il professionista, avvocato o procuratore, a ritirarsi dalla professione per fruire della pensione di anzianita', non dipende esclusivamente, ne' per la maggior parte, dalla durata giornaliera dell'impegno di lavoro, ma da vari fattori (stress, preoccupazioni, responsabilita', carico di spese di gestione, ecc.) assenti o, presenti in misura piu' attenuata, in altre attivita'. E' quindi irrazionale che sia prevista l'incompatibilita' del diritto a detta pensione di anzianita' con l'iscrizione del professionista a qualsiasi altro albo o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi prestazione di lavoro subordinato, restando consentito al medesimo esercitare attivita' di lavoro autonomo - purche' esenti da tale iscrizione - o di consulenza continuativa e coordinata a favore di imprese, anche richiedenti un eventuale maggiore impegno. Non rileva, al riguardo, la sussistenza per alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani e commercianti), del divieto di lavoro dipendente, in quanto giustificato da una 'ratio' estranea al sistema della previdenza forense, quale la equiparazione a fini pensionistici, ai lavoratori subordinati. L'incompatibilita' in questione limita altresi', in misura eccessivamente gravosa, le future possibilita' lavorative del pensionato, con conseguente violazione del principio del diritto al lavoro (art. 4, primo comma, Cost.), in quanto detta incompatibilita' non viene meno con il raggiungimento dell'eta' pensionabile, come avviene invece nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, in virtu' della piena equiparazione della pensione di anzianita' a quella di vecchiaia. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - restando assorbiti gli ulteriori motivi in relazione agli artt. 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost. - l'art. 3, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella parte in cui prevede l'incompatibilita' della corresponsione della pensione di anzianita' con l'iscrizione ad albi o elenchi di lavoratori autonomi diversi dagli albi di avvocato e di procuratore, e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte