Sentenza 20/2025 (ECLI:IT:COST:2025:20)
Massima numero 46672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  29/01/2025;  Decisione del  29/01/2025
Deposito del 20/02/2025; Pubblicazione in G. U. 26/02/2025
Massime associate alla pronuncia:  46670  46671


Titolo
Tributi – Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Regime di esenzione – Immobili adibiti a finalità di religione o di culto e in parte a finalità diverse (uso promiscuo) – Asserita applicabilità dell’esenzione pro parte scorporata solo a decorrere dal 2013 e a seguito di frazionamento catastale – Denunciata violazione degli obblighi internazionali derivanti dall’Accordo di Villa Madama – Carente ed erronea ricostruzione del quadro normativo – Inammissibilità della questione. (Classif. 255011).

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. prima, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 7, terzo comma, dell’Accordo del 18 febbraio 1984, dell’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nella parte in cui, riferendosi a immobili utilizzati esclusivamente per finalità religiose, non consentirebbe, a fini di calcolo dell’ICI, lo scorporo delle superfici adibite ad attività diverse. Oltre a non interrogarsi sulla fonte di copertura costituzionale delle modificazioni dei Patti lateranensi, il giudice a quo non dà conto dell’esatta portata della norma presentata come interposta, offrendo una lettura inidonea a dimostrare una discriminazione tra il trattamento fiscale degli enti ecclesiastici e di quelli aventi finalità di beneficenza o d’istruzione: la disposizione censurata ribadisce il cd. principio di equiparazione, regola-cardine del diritto ecclesiastico-tributario al pari del suo precedente storico (art. 29, secondo comma, lettera h, dei Patti lateranensi), che non presenta una portata esonerativa immediata per le attività religiose in sé, ma si limita a equiparare, sul piano tributario, l’attività di culto-religione e quella di beneficenza-istruzione. L’ordinanza di rimessione non tiene conto nemmeno delle valutazioni della Commissione europea, che ha sì censurato l’applicabilità del precedente regime di esenzione dell’ICI a situazioni ibride (vale a dire immobili di uso promiscuo, anche commerciale, in condizioni di perdurante unitarietà catastale) ma, allo stesso tempo, ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la sopravvenuta disciplina dell’IMU, che subordina l’agevolazione al frazionamento catastale delle aree pertinenti, così rendendo impossibili le ‘opacità fiscali’ distorsive della concorrenza (decisione della Commissione n. 2013/284/UE, confermata in sede giurisdizionale sia dal Tribunale che dalla Corte di giustizia). Infine, il rimettente non si avvede della possibilità di realizzare, anche in costanza del regime ICI, lo scorporo delle superfici, dalla cui asserita inapplicabilità vorrebbe far discendere l’accoglimento della questione: non viene messo a fuoco, infatti, che, nella transizione dall’ICI all’IMU, l’art. 91-bis, commi 2 e 3, del d.l. n. 1 del 2012, come conv., richiede un frazionamento catastale o, qualora non possibile, un’apposita dichiarazione, da rendere in conformità a un decreto ministeriale nella specie, il d.m. n. 200 del 2012 e a cui va riconosciuta la funzione, da un lato, di scongiurare la perdita completa dell’esenzione, come avveniva nel regime precedente e, dall’altro lato, di assicurare un’agevolazione corretta e proporzionata per le unità immobiliari a utilizzazione mista.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

concordato Stato-Chiesa e succ. accordo di modif.  18/02/1984  n.   art. 7    co. 3