Sentenza 74/1992 (ECLI:IT:COST:1992:74)
Massima numero 17932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  17/02/1992;  Decisione del  17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  17933  17934  17935


Titolo
SENT. 74/92 A. POSTA E TELECOMUNICAZIONI - POSTA RACCOMANDATA - PERDITA TOTALE - RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO GLI UTENTI - LIMITE (INDENNITA' PARI A DIECI VOLTE IL DIRITTO DI RACCOMANDAZIONE) - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La natura contrattuale del rapporto tra utenti e Amministrazione postale non esclude la legittimita' di limitazioni di responsabilita' di quest'ultima in rapporto alla complessita' tecnica della gestione e all'esigenza di contenimento dei costi; nel caso di perdita totale di corrispondenze raccomandate, la previsione di un esiguo indennizzo in luogo della piena responsabilita' dell'Amministrazione, si giustifica in correlazione al basso prezzo del servizio di raccomandazione, la cui funzione non include la garanzia per il trasporto di carta-valore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 43 e 113 Cost. - della questione di costituzionalita' degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, gia' dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 113 Cost.). - S. n. 50/1992; v. anche S. n. 1104/1988, nonche' (con riguardo alla perdita di posta raccomandata della Banca d'Italia) S. n. 303/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte