Sentenza 75/1992 (ECLI:IT:COST:1992:75)
Massima numero 18196
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
17/02/1992; Decisione del
17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 75/92 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - FISSAZIONE DI PRINCIPI CUI DOVRANNO ATTENERSI LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DI DETTI PRINCIPI COME PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/92 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - RAPPORTI TRA LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - FISSAZIONE DI PRINCIPI CUI DOVRANNO ATTENERSI LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DI DETTI PRINCIPI COME PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I principi cui le regioni e le province autonome dovranno attenersi nel regolare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266, vanno indubbiamente qualificati come principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione della concorrente circostanza che attengono strettamente a valori costituzionali supremi e soprattutto, che contengono criteri direttivi cosi' generali da abbracciare svariati e molteplici campi di attivita' materiali: come tali quindi, essi costituiscono un vincolo per l'esercizio delle attribuzioni statutariamente affidate alla Provincia autonoma di Bolzano, tanto a titolo di competemza esclusiva, quanto a quello di competenza concorrente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione). - S. nn. 6/1956, 231/1984, 1107/1988; nn. 68/1961, 87/1963, 28/1964, 23/1978, 91/1982, 465/1991.
I principi cui le regioni e le province autonome dovranno attenersi nel regolare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266, vanno indubbiamente qualificati come principi generali dell'ordinamento giuridico, in ragione della concorrente circostanza che attengono strettamente a valori costituzionali supremi e soprattutto, che contengono criteri direttivi cosi' generali da abbracciare svariati e molteplici campi di attivita' materiali: come tali quindi, essi costituiscono un vincolo per l'esercizio delle attribuzioni statutariamente affidate alla Provincia autonoma di Bolzano, tanto a titolo di competemza esclusiva, quanto a quello di competenza concorrente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 e relative norme di attuazione). - S. nn. 6/1956, 231/1984, 1107/1988; nn. 68/1961, 87/1963, 28/1964, 23/1978, 91/1982, 465/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n.1
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 25
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 29
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16