Sentenza 75/1992 (ECLI:IT:COST:1992:75)
Massima numero 18199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
17/02/1992; Decisione del
17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 75/92 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIBILITA' DI SVOLGERE LE RELATIVE ATTIVITA' ANCHE NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E CONVENZIONATE, MA NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/92 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIBILITA' DI SVOLGERE LE RELATIVE ATTIVITA' ANCHE NELL'AMBITO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E CONVENZIONATE, MA NELLE FORME E NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non lede le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione di cui all'art. 3, quinto comma, della legge n. 266, del 1991, concernente lo svolgimento delle attivita' di volontariato, in quanto la norma si limita a riconoscere che il raggio di azione delle attivita' stesse puo' concernere anche il settore pubblico o quello "convenzionato" e a ribadire il principio costituzionale (art. 97 Cost.) che le modalita' e le forme del rapporto tra tale attivita' e l'azione amministrativa dovranno essere regolate dalla "legge", intendendo riferirsi a quest'ultima nella sua complessiva varieta' di tipi (legge statale, regionale o provinciale) in dipendenza del settore pubblico interessato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quinto comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione agli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29; 9, n. 10, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione).
Non lede le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione di cui all'art. 3, quinto comma, della legge n. 266, del 1991, concernente lo svolgimento delle attivita' di volontariato, in quanto la norma si limita a riconoscere che il raggio di azione delle attivita' stesse puo' concernere anche il settore pubblico o quello "convenzionato" e a ribadire il principio costituzionale (art. 97 Cost.) che le modalita' e le forme del rapporto tra tale attivita' e l'azione amministrativa dovranno essere regolate dalla "legge", intendendo riferirsi a quest'ultima nella sua complessiva varieta' di tipi (legge statale, regionale o provinciale) in dipendenza del settore pubblico interessato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quinto comma, legge 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione agli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29; 9, n. 10, e 16, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 1
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 25
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 29
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16