Sentenza 75/1992 (ECLI:IT:COST:1992:75)
Massima numero 18200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
17/02/1992; Decisione del
17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 75/92 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIBILITA' DI STIPULAZIONE A FAVORE DI TUTTI GLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NEI REGISTRI E DIMOSTRAZIONE DI ATTITUDINE E CAPACITA' OPERATIVA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/92 F. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIBILITA' DI STIPULAZIONE A FAVORE DI TUTTI GLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI - ISCRIZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI NEI REGISTRI E DIMOSTRAZIONE DI ATTITUDINE E CAPACITA' OPERATIVA - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Costituisce un'indicazione di massima - peraltro conforme ai comuni rapporti tra enti pubblici e organizzazioni private - la quale svolge un principio generale diretto a garantire il rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., la disposizione che riconosce, a favore di tutti gli enti pubblici, la facolta' di stipulare le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa l. n. 266 del 1991. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Costituisce un'indicazione di massima - peraltro conforme ai comuni rapporti tra enti pubblici e organizzazioni private - la quale svolge un principio generale diretto a garantire il rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97 Cost., la disposizione che riconosce, a favore di tutti gli enti pubblici, la facolta' di stipulare le convenzioni con le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti prescritti dalla stessa l. n. 266 del 1991. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 1
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 25
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 29
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16