Sentenza 176/2021 (ECLI:IT:COST:2021:176)
Massima numero 44092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/07/2021; Decisione del
06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Promozione e programmazione, da parte della Giunta regionale, di azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le polizie locali e le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale - Razionalizzazione e potenziamento dei presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Promozione e programmazione, da parte della Giunta regionale, di azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le polizie locali e le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale - Razionalizzazione e potenziamento dei presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), l'art. 13, comma 2, lett. e) e g), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che la Giunta regionale possa realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale rivolte rispettivamente a promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell'ordine, e a razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale. Le disposizioni impugnate dal Governo, a differenza delle previsioni contenute in altre parti dell'articolo impugnato, mostrano, pur dietro una formulazione talvolta oscura e ridondante, l'impiego di formule chiaramente espressive dell'intento del legislatore regionale di intervenire in ambiti riconducibili alla sicurezza primaria, mediante una censurabile tecnica legislativa, consistente nell'alternare formule e stilemi chiaramente riconducibili ad aree di intervento sottratte alla disponibilità della Regione con previsioni invece non esorbitanti dalle sue attribuzioni. Ciò che tuttavia è decisivo, è, per un verso, l'estraneità delle iniziative in parola ad ambiti funzionalmente riconducibili alle competenze devolute alla cura della Regione nonché, per altro verso e specularmente, l'assenza di qualsiasi continuità tra il contenuto di tali iniziative e i settori nei quali, per effetto dell'opera di coordinamento posta in essere, ai sensi dell'art. 118, terzo comma Cost., dal legislatore statale con l'adozione del d.l. n. 14 del 2017, come conv., possono essere stipulati gli accordi tra Stato e Regioni nell'ambito della sicurezza integrata. Ad aggravare il rischio di una possibile interferenza sull'autonoma assunzione delle scelte organizzative e funzionali delle autorità statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, inoltre, sta la circostanza che le iniziative di interesse regionale in esame non sono univocamente ricondotte a una cornice pattizia, perché prefigurano la possibilità che la Giunta possa realizzare o sostenere tali iniziative con un intervento diretto, che si spinga al di là della semplice attività di stimolo o di impulso in vista della conclusione di accordi con le autorità statali. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021 e n. 236 del 2020).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), l'art. 13, comma 2, lett. e) e g), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che la Giunta regionale possa realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale rivolte rispettivamente a promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell'ordine, e a razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale. Le disposizioni impugnate dal Governo, a differenza delle previsioni contenute in altre parti dell'articolo impugnato, mostrano, pur dietro una formulazione talvolta oscura e ridondante, l'impiego di formule chiaramente espressive dell'intento del legislatore regionale di intervenire in ambiti riconducibili alla sicurezza primaria, mediante una censurabile tecnica legislativa, consistente nell'alternare formule e stilemi chiaramente riconducibili ad aree di intervento sottratte alla disponibilità della Regione con previsioni invece non esorbitanti dalle sue attribuzioni. Ciò che tuttavia è decisivo, è, per un verso, l'estraneità delle iniziative in parola ad ambiti funzionalmente riconducibili alle competenze devolute alla cura della Regione nonché, per altro verso e specularmente, l'assenza di qualsiasi continuità tra il contenuto di tali iniziative e i settori nei quali, per effetto dell'opera di coordinamento posta in essere, ai sensi dell'art. 118, terzo comma Cost., dal legislatore statale con l'adozione del d.l. n. 14 del 2017, come conv., possono essere stipulati gli accordi tra Stato e Regioni nell'ambito della sicurezza integrata. Ad aggravare il rischio di una possibile interferenza sull'autonoma assunzione delle scelte organizzative e funzionali delle autorità statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, inoltre, sta la circostanza che le iniziative di interesse regionale in esame non sono univocamente ricondotte a una cornice pattizia, perché prefigurano la possibilità che la Giunta possa realizzare o sostenere tali iniziative con un intervento diretto, che si spinga al di là della semplice attività di stimolo o di impulso in vista della conclusione di accordi con le autorità statali. (Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021 e n. 236 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 24
art. 13
co. 2
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 24
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte