Sentenza 75/1992 (ECLI:IT:COST:1992:75)
Massima numero 18204
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
17/02/1992; Decisione del
17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 75/92 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIBILITA' DI STIPULAZIONE A FAVORE DI TUTTI GLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI - COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI - IMPUTAZIONE DEI RELATIVI ONERI ALL'ENTE STIPULANTE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/92 G. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - CONVENZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - POSSIBILITA' DI STIPULAZIONE A FAVORE DI TUTTI GLI ENTI PUBBLICI - CONDIZIONI - COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ADERENTI ALLE ORGANIZZAZIONI - IMPUTAZIONE DEI RELATIVI ONERI ALL'ENTE STIPULANTE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA IN ORDINE ALLA DISCIPLINA DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina delle assicurazioni sociali e' riservata allo Stato. Non lede quindi le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione dell'obbligo di assicurazione a favore degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, ai fini delle convenzioni con gli enti pubblici, e dell'imputazione del relativo onere a carico dell'ente stipulante. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione). - S. n. 314/1990.
La disciplina delle assicurazioni sociali e' riservata allo Stato. Non lede quindi le competenze della Provincia autonoma di Bolzano la previsione dell'obbligo di assicurazione a favore degli aderenti alle organizzazioni di volontariato, ai fini delle convenzioni con gli enti pubblici, e dell'imputazione del relativo onere a carico dell'ente stipulante. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione). - S. n. 314/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 1
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 25
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 29
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16