Sentenza 75/1992 (ECLI:IT:COST:1992:75)
Massima numero 18205
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
17/02/1992; Decisione del
17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 75/92 H. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - NORME REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME - FISSAZIONE DEGLI OGGETTI DA PARTE DELLA L. N. 266 DEL 1991 - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/92 H. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - NORME REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME - FISSAZIONE DEGLI OGGETTI DA PARTE DELLA L. N. 266 DEL 1991 - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non limita in alcun modo la discrezionalita' del legislatore regionale o provinciale la fissazione, da parte dell'art. 10 della l. n. 266 del 1991, degli oggetti che le leggi delle regioni o delle province dovranno disciplinare, trattandosi di disposizioni non di dettaglio, ma contenenti norme strettamente strumentali al principio generale, espresso dall'art. stesso, in ordine ai doveri di salvaguardia dell'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e di promuovimento del suo sviluppo. In particolare, non sussistono elementi che possano indurre a ritenere che detto articolo trasformi in obbligo sia la facolta' di stipulare convenzioni - lett. a) e c) - sia la partecipazione consultiva delle organizzazioni nella programmazione degli interventi - lett. b) - mentre, per quanto concerne le forme di finanziamento e gli interventi di sostegno alle organizzazioni - lett. e) - nonche' la partecipazione dei volontari ai corsi professionali - lett. f) - il medesimo delinea solo aspetti indefettibili e necessari di una qualsivoglia disciplina pubblica del volontariato. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 10, secondo comma, lett. a), b), c), e) f), l. 11 agosto 1991, n. 226, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Non limita in alcun modo la discrezionalita' del legislatore regionale o provinciale la fissazione, da parte dell'art. 10 della l. n. 266 del 1991, degli oggetti che le leggi delle regioni o delle province dovranno disciplinare, trattandosi di disposizioni non di dettaglio, ma contenenti norme strettamente strumentali al principio generale, espresso dall'art. stesso, in ordine ai doveri di salvaguardia dell'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e di promuovimento del suo sviluppo. In particolare, non sussistono elementi che possano indurre a ritenere che detto articolo trasformi in obbligo sia la facolta' di stipulare convenzioni - lett. a) e c) - sia la partecipazione consultiva delle organizzazioni nella programmazione degli interventi - lett. b) - mentre, per quanto concerne le forme di finanziamento e gli interventi di sostegno alle organizzazioni - lett. e) - nonche' la partecipazione dei volontari ai corsi professionali - lett. f) - il medesimo delinea solo aspetti indefettibili e necessari di una qualsivoglia disciplina pubblica del volontariato. (Non fondatezza della questione di legittimita' dell'art. 10, secondo comma, lett. a), b), c), e) f), l. 11 agosto 1991, n. 226, sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9 n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 1
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 25
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 0
art. 8 n. 29
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16