Sentenza 75/1992 (ECLI:IT:COST:1992:75)
Massima numero 18272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  17/02/1992;  Decisione del  17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18194  18195  18196  18197  18199  18200  18204  18205  18250  18275  18276


Titolo
SENT. 75/92 L. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO - ATTRIBUZIONE DI COMPITI INERENTI ALLA PROMOZIONE E ALLA INFORMAZIONE - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Anche le attivita' affidate all'Osservatorio nazionale per il volontariato all'art. 12 della l.n. 266 del 1991, in ordine al compito di fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato (lett. c) e di sostenere iniziative di formazione e di aggiornamento per la prestazione di servizi (lett. g) rientrano indubbiamente nella competenza dello Stato (v. massima I) dovendo le disposizioni in questione interpretarsi in correlazione con gli artt. 1 e 16 della legge stessa. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, lett. c) e g) sollevata per violazione degli artt. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n. 1

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n. 4

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n. 25

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 8  n. 29

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 9  n. 10

decreto del Presidente della Repubblica  31/08/1972  n. 670  art. 16