Sentenza 75/1992 (ECLI:IT:COST:1992:75)
Massima numero 18275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
17/02/1992; Decisione del
17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 75/92 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI FINALIZZATI ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - COSTITUZIONE MEDIANTE AMMORTAMENTO DI QUOTE DI PROVENTI DESTINATE A FINI NON ISTITUZIONALI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 75/92 M. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - FONDI SPECIALI PRESSO LE REGIONI FINALIZZATI ALLA ISTITUZIONE DI CENTRI DI SERVIZIO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - COSTITUZIONE MEDIANTE AMMORTAMENTO DI QUOTE DI PROVENTI DESTINATE A FINI NON ISTITUZIONALI - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Spetta alla competenza dello Stato la materia concernente l'ordinamento degli istituti di credito. Attiene a tale materia - e non alla assistenza e beneficienza pubblica, come presuppongono le ricorrenti - la norma che prevede presso le regioni, la costituzione di fondi speciali finalizzati alla istituzione di centri di servizio per le organizzazioni di volontariato, mediante l'accantonamento, da parte degli istituti di credito e delle casse di risparmio, di quote dei proventi destinate a fini non istituzionali, e che demanda al Ministro del tesoro la fissazione delle relative modalita' di attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli art. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Spetta alla competenza dello Stato la materia concernente l'ordinamento degli istituti di credito. Attiene a tale materia - e non alla assistenza e beneficienza pubblica, come presuppongono le ricorrenti - la norma che prevede presso le regioni, la costituzione di fondi speciali finalizzati alla istituzione di centri di servizio per le organizzazioni di volontariato, mediante l'accantonamento, da parte degli istituti di credito e delle casse di risparmio, di quote dei proventi destinate a fini non istituzionali, e che demanda al Ministro del tesoro la fissazione delle relative modalita' di attuazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevata per violazione degli art. 8, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 1
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 4
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 0
art. 8 n. 25
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 8 n. 29
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 9 n. 10
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art. 16