Sentenza 75/1992 (ECLI:IT:COST:1992:75)
Massima numero 18276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
17/02/1992; Decisione del
17/02/1992
Deposito del 28/02/1992; Pubblicazione in G. U. 04/03/1992
Titolo
SENT. 75/92 N. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - ISTITUZIONE E TENUTA DEI REGISTRI GENERALI - DISCIPLINA - ASSEGNAZIONE DELLA COMPETENZA ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME - MANCATA ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DEL PRINCIPIO DELLA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA PER NUOVE SPESE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 75/92 N. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - VOLONTARIATO - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - ISTITUZIONE E TENUTA DEI REGISTRI GENERALI - DISCIPLINA - ASSEGNAZIONE DELLA COMPETENZA ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME - MANCATA ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO E DEL PRINCIPIO DELLA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA PER NUOVE SPESE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'assegnazione alle regioni e alle province autonome dei compiti inerenti alla disciplina e alla tenuta dei registri generali delle organizazioni di volontariato comporta per le regioni e province stesse un onere eventuale e comunque non quantificabile in via preventiva, del quale - secondo il principio ribadito dalla Corte - non puo' essere chiesta al legislatore una copertura contestuale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lett. c), d), e) e g), e 6, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevate per violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello Statuto speciale e dell'art. 81, Cost., come attuato dall'art. 27, l. 5 agosto 1978, n. 468 e dall'art. 3, sesto comma, l. 14 giugno 1990, n. 158). - S. nn. 478/1987, 320/1989, 294/1991.
L'assegnazione alle regioni e alle province autonome dei compiti inerenti alla disciplina e alla tenuta dei registri generali delle organizazioni di volontariato comporta per le regioni e province stesse un onere eventuale e comunque non quantificabile in via preventiva, del quale - secondo il principio ribadito dalla Corte - non puo' essere chiesta al legislatore una copertura contestuale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, secondo comma, lett. c), d), e) e g), e 6, l. 11 agosto 1991, n. 266, sollevate per violazione dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla Provincia dal titolo VI dello Statuto speciale e dell'art. 81, Cost., come attuato dall'art. 27, l. 5 agosto 1978, n. 468 e dall'art. 3, sesto comma, l. 14 giugno 1990, n. 158). - S. nn. 478/1987, 320/1989, 294/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte
legge 05/08/1978
n. 468
art. 27
legge 14/06/1990
n. 158
art. 3
co. 6