Sentenza 78/1992 (ECLI:IT:COST:1992:78)
Massima numero 18074
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/02/1992; Decisione del
19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18075
Titolo
SENT. 78/92 A. ZOOTECNIA - MODIFICHE ALLA LEGGE 9 APRILE 1990, N. 87, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA, A SEGUITO DELLA PARZIALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - LAMENTATA RIPROPOSIZIONE DEI CONTENUTI GIA' CENSURATI CON LA SENT. N. 116/91 - DENUNCIATA ELUSIONE DI GIUDICATO - INSUSSISTENZA - RIFORMULAZIONE SOLO DI FINALITA' GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 78/92 A. ZOOTECNIA - MODIFICHE ALLA LEGGE 9 APRILE 1990, N. 87, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA, A SEGUITO DELLA PARZIALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - LAMENTATA RIPROPOSIZIONE DEI CONTENUTI GIA' CENSURATI CON LA SENT. N. 116/91 - DENUNCIATA ELUSIONE DI GIUDICATO - INSUSSISTENZA - RIFORMULAZIONE SOLO DI FINALITA' GENERALI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le disposizioni degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, non vulnerano il giudicato costituzionale espresso con sentenza n. 116/1991 con la quale furono riconosciuti costituzionalmente illegittimi, perche' lesivi di competenze regionali e provinciali, due profili della legge 8 aprile 1990, n. 87, concernenti rispettivamente: a) l'attribuzione al comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, di poteri gestionali (art. 4) da esercitare direttamente o tramite la societa' per azioni nazionale; b) la sottrazione (art. 8, primo comma, lett. a) dell'importo di 140 miliardi di finanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 752 del 1986, gia' destinato per il 1990 a interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. Nessuna delle norme impugnate ha infatti, preservato o rinnovato l'efficacia delle disposizioni della legge n. 87 del 1990 dichiarate illegittime da tale pronuncia, limitandosi invece, la prima, a riformulare le finalita' generali della legge n. 87 e gli strumenti di programmazione alla stessa correlati, e la seconda a regolare la costituzione della societa' per azioni di cui all'art. 5 stessa legge, nonche' a disporre l'"abrogazione" del'art. 3, secondo comma, dell'art. 4, primo e terzo comma, e dell'art. 8 della legge n. 87, cioe' delle norme gia' dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 116. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, sollevata in riferimento all' art. 136 Cost.). - V. in tema di intangibilita' degli effetti delle pronunce costituzionali le sent. nn. 73/1963; 88/1966; 223/1983; 922/1988; 491/1989 e 545/1990.
Le disposizioni degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, non vulnerano il giudicato costituzionale espresso con sentenza n. 116/1991 con la quale furono riconosciuti costituzionalmente illegittimi, perche' lesivi di competenze regionali e provinciali, due profili della legge 8 aprile 1990, n. 87, concernenti rispettivamente: a) l'attribuzione al comitato per la ristrutturazione del settore zootecnico, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, di poteri gestionali (art. 4) da esercitare direttamente o tramite la societa' per azioni nazionale; b) la sottrazione (art. 8, primo comma, lett. a) dell'importo di 140 miliardi di finanziamento previsto dall'art. 3 della legge n. 752 del 1986, gia' destinato per il 1990 a interventi nel settore agricolo di competenza regionale e provinciale. Nessuna delle norme impugnate ha infatti, preservato o rinnovato l'efficacia delle disposizioni della legge n. 87 del 1990 dichiarate illegittime da tale pronuncia, limitandosi invece, la prima, a riformulare le finalita' generali della legge n. 87 e gli strumenti di programmazione alla stessa correlati, e la seconda a regolare la costituzione della societa' per azioni di cui all'art. 5 stessa legge, nonche' a disporre l'"abrogazione" del'art. 3, secondo comma, dell'art. 4, primo e terzo comma, e dell'art. 8 della legge n. 87, cioe' delle norme gia' dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 116. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, sollevata in riferimento all' art. 136 Cost.). - V. in tema di intangibilita' degli effetti delle pronunce costituzionali le sent. nn. 73/1963; 88/1966; 223/1983; 922/1988; 491/1989 e 545/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte