Sentenza 78/1992 (ECLI:IT:COST:1992:78)
Massima numero 18075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/02/1992; Decisione del
19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18074
Titolo
SENT. 78/92 B. ZOOTECNIA - MODIFICHE ALLA LEGGE 9 APRILE 1990, N. 87, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA - NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE E GLI ASPETTI FUNZIONALI DI CARATTERE PROGRAMMATICO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE IN MATERIA, NONCHE' DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO - INSUSSISTENZA - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N.116/1991) - ULTERIORE DELIMITAZIONE DELLA PORTATA DELL'INTERVENTO DELLO STATO INTRODOTTA CON LA NUOVA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESIONE
SENT. 78/92 B. ZOOTECNIA - MODIFICHE ALLA LEGGE 9 APRILE 1990, N. 87, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA - NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL SETTORE E GLI ASPETTI FUNZIONALI DI CARATTERE PROGRAMMATICO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE IN MATERIA, NONCHE' DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO - INSUSSISTENZA - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA (SENT. N.116/1991) - ULTERIORE DELIMITAZIONE DELLA PORTATA DELL'INTERVENTO DELLO STATO INTRODOTTA CON LA NUOVA DISCIPLINA - NON FONDATEZZA DELLA QUESIONE
Testo
La nuova disciplina introdotta con la legge 8 agosto 1991, n. 252, nel sostituire la normativa posta con gli artt. 1 e 5 legge n. 87/1990, gia' impugnati per asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma (esclusa peraltro dalla sentenza di non fondatezza n. 116/1991)ha delimitato ulteriormente la portata dell'intervento statale con riferimento sia all'oggetto che alla durata dello stesso: collegando, da un lato (art. 1, primo e secondo comma), il finanziamento statale soltanto a "progetti integrati di rilevanza nazionale", predisposti da societa' "che assicurino una significativa presenza sui mercati"; riducendo, dall'altro (art. 1, primo comma), l'operativita' della legge (e la relativa autorizzazione di spesa) dal quinquennio previsto nella legge n. 87 al solo anno 1991. Tali limitazioni - oltre a circoscrivere la portata della nuova disciplina al sostegno di iniziative di carattere ultralocale - concorrono a giustificare la qualifica di "straordinario" che l'art. 1 della legge n. 252 ha ritenuto di dovere riferire sia "all'intervento" nel suo complesso che al "programma" predisposto dall'apposito comitato e approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura. Va, pertanto, escluso che le norme impugnate, in se' considerate, siano tali da apportare lesione alla sfera di autonomia provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione nonche' per violazione dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia di cui al titolo VI di tale Statuto).
La nuova disciplina introdotta con la legge 8 agosto 1991, n. 252, nel sostituire la normativa posta con gli artt. 1 e 5 legge n. 87/1990, gia' impugnati per asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Provincia autonoma (esclusa peraltro dalla sentenza di non fondatezza n. 116/1991)ha delimitato ulteriormente la portata dell'intervento statale con riferimento sia all'oggetto che alla durata dello stesso: collegando, da un lato (art. 1, primo e secondo comma), il finanziamento statale soltanto a "progetti integrati di rilevanza nazionale", predisposti da societa' "che assicurino una significativa presenza sui mercati"; riducendo, dall'altro (art. 1, primo comma), l'operativita' della legge (e la relativa autorizzazione di spesa) dal quinquennio previsto nella legge n. 87 al solo anno 1991. Tali limitazioni - oltre a circoscrivere la portata della nuova disciplina al sostegno di iniziative di carattere ultralocale - concorrono a giustificare la qualifica di "straordinario" che l'art. 1 della legge n. 252 ha ritenuto di dovere riferire sia "all'intervento" nel suo complesso che al "programma" predisposto dall'apposito comitato e approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura. Va, pertanto, escluso che le norme impugnate, in se' considerate, siano tali da apportare lesione alla sfera di autonomia provinciale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, della legge 8 agosto 1991, n. 252, sollevata in riferimento agli artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, e 16 dello Statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione nonche' per violazione dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia di cui al titolo VI di tale Statuto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte