Sentenza 176/2021 (ECLI:IT:COST:2021:176)
Massima numero 44093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del
06/07/2021; Decisione del
06/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Costituzione, da parte della Giunta regionale, di tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Veneto - Costituzione, da parte della Giunta regionale, di tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 13, comma 2, lett. i), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale, in vista della realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, prevede che la Giunta regionale possa realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale rivolte a costituire tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza. La disposizione impugnata non determina alcuno sconfinamento rispetto ad ambiti riservati alla sicurezza primaria e, pertanto, non si presta a determinare alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'esercizio delle relative attribuzioni ad opera delle autorità statali e delle forze di polizia. I tavoli che essa prefigura, infatti, costituiscono delle sedi di coordinamento contemplate dalle Linee generali attuative dell'art. 2 e seguenti del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 13, comma 2, lett. i), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale, in vista della realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, prevede che la Giunta regionale possa realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale rivolte a costituire tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza. La disposizione impugnata non determina alcuno sconfinamento rispetto ad ambiti riservati alla sicurezza primaria e, pertanto, non si presta a determinare alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'esercizio delle relative attribuzioni ad opera delle autorità statali e delle forze di polizia. I tavoli che essa prefigura, infatti, costituiscono delle sedi di coordinamento contemplate dalle Linee generali attuative dell'art. 2 e seguenti del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
23/06/2020
n. 24
art. 13
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte