Sentenza 79/1992 (ECLI:IT:COST:1992:79)
Massima numero 18191
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
19/02/1992; Decisione del
19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18190
Titolo
SENT. 79/92 B. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE - PLURALITA' DI CONDOTTE SIMULTANEE E UNIFORMI - NON IDENTIFICABILITA' DELL'AUTORE DELL'UNICA CONDOTTA DANNOSA - OPERATIVITA', IN TALE IPOTESI, DI UNA PRESUNZIONE RELATIVA DI RESPONSABILITA' PER TUTTI I "PARTECIPANTI" ALL'ATTIVITA' PERICOLOSA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE DEL DANNEGGIATO - RICHIESTA ALLA CORTE DI INTRODURRE UN NUOVO CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELL'ILLECITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 79/92 B. RESPONSABILITA' CIVILE - RESPONSABILITA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PERICOLOSE - PLURALITA' DI CONDOTTE SIMULTANEE E UNIFORMI - NON IDENTIFICABILITA' DELL'AUTORE DELL'UNICA CONDOTTA DANNOSA - OPERATIVITA', IN TALE IPOTESI, DI UNA PRESUNZIONE RELATIVA DI RESPONSABILITA' PER TUTTI I "PARTECIPANTI" ALL'ATTIVITA' PERICOLOSA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE DEL DANNEGGIATO - RICHIESTA ALLA CORTE DI INTRODURRE UN NUOVO CRITERIO DI IMPUTAZIONE DELL'ILLECITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose, l'impossibilita', per il danneggiato, di provare il nesso eziologico, e quindi di individuare l'autore dell'evento dannoso, quando, fra piu' condotte uniformi ed autonome, una sola sia stata lesiva, non implica compressione del diritto di azione, ma consegue al normale operare in concreto dell'onere probatorio; rientra, peraltro, nella discrezionalita' del legislatore - cui e' rimesso il bilanciamento fra gli interessi del danneggiato e del danneggiante - l'invocata introduzione di un nuovo criterio di imputazione del fatto illecito, fondato non gia' sul nesso di causalita', bensi' sulla mera "partecipazione" ad una attivita' pericolosa, con condotte distinte ed autonome, da parte di piu' persone. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2050 cod.civ., in riferimento all'art. 24 Cost.).
In tema di responsabilita' per l'esercizio di attivita' pericolose, l'impossibilita', per il danneggiato, di provare il nesso eziologico, e quindi di individuare l'autore dell'evento dannoso, quando, fra piu' condotte uniformi ed autonome, una sola sia stata lesiva, non implica compressione del diritto di azione, ma consegue al normale operare in concreto dell'onere probatorio; rientra, peraltro, nella discrezionalita' del legislatore - cui e' rimesso il bilanciamento fra gli interessi del danneggiato e del danneggiante - l'invocata introduzione di un nuovo criterio di imputazione del fatto illecito, fondato non gia' sul nesso di causalita', bensi' sulla mera "partecipazione" ad una attivita' pericolosa, con condotte distinte ed autonome, da parte di piu' persone. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' dell'art. 2050 cod.civ., in riferimento all'art. 24 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte