Sentenza 81/1992 (ECLI:IT:COST:1992:81)
Massima numero 17974
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
19/02/1992; Decisione del
19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Titolo
SENT. 81/92 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, DELLA TUTELA DEL LAVORO, NONCHE' DELLA TUTELA DELLA DIGNITA' SOCIALE DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 81/92 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO, DELLA TUTELA DEL LAVORO, NONCHE' DELLA TUTELA DELLA DIGNITA' SOCIALE DEI LAVORATORI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attribuzione, al lavoratore illegittimamente licenziato, del diritto di optare tra la reintegrazione nel posto di lavoro, ordinata dal giudice, ed il pagamento, in proprio favore, di un'indennita' sostitutiva, non puo' in alcun modo ritenersi offensivo del diritto al lavoro e della tutela del lavoro in ogni sua forma e applicazione; ne' puo' violare i limiti posti all'iniziativa economica privata, trattandosi di un diritto potestativo del lavoratore, che non ha funzione di conformazione dell'attivita' dell'imprenditore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 4, 35 e 41, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quarto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
L'attribuzione, al lavoratore illegittimamente licenziato, del diritto di optare tra la reintegrazione nel posto di lavoro, ordinata dal giudice, ed il pagamento, in proprio favore, di un'indennita' sostitutiva, non puo' in alcun modo ritenersi offensivo del diritto al lavoro e della tutela del lavoro in ogni sua forma e applicazione; ne' puo' violare i limiti posti all'iniziativa economica privata, trattandosi di un diritto potestativo del lavoratore, che non ha funzione di conformazione dell'attivita' dell'imprenditore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 4, 35 e 41, comma secondo, Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quarto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte