Sentenza 81/1992 (ECLI:IT:COST:1992:81)
Massima numero 17975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/02/1992;  Decisione del  19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  17974  17976


Titolo
SENT. 81/92 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IN RAFFRONTO AD IPOTESI DI DIMISSIONI INDENNIZZATE - ESCLUSIONE (IN BASE ALL'EFFETTIVO SIGNIFICATO DELLA NORMA CENSURATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma che consente al lavoratore illegittimamente licenziato di chiedere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, il pagamento di un'indennita' sostitutiva, non configura una giusta causa legalmente tipizzata di dimissioni dal rapporto di lavoro, ma un'obbligazione con facolta' alternativa del creditore, il cui adempimento produce, insieme con l'estinzione dell'obbligazione di reintegrazione del lavoratore, la cessazione del rapporto di lavoro per sopravvenuta mancanza dello scopo. Non puo', pertanto, valutarsi la conformita' della predetta norma al principio di eguaglianza confrontandola con 'tertia comparationis' tratti da norme relative a casi di dimissioni indennizzate, quali quelli (dimissioni per giusta causa e dimissioni della lavoratrice licenziata per causa di matrimonio) previsti dagli artt. 2119 cod. civ. e 2, L. n. 7 del 1963. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione agli articoli ultimi citati - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 2119  

legge  09/01/1963  n. 7  art. 2