Sentenza 81/1992 (ECLI:IT:COST:1992:81)
Massima numero 17976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/02/1992;  Decisione del  19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  17974  17975


Titolo
SENT. 81/92 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ORDINE DEL GIUDICE DI REINTEGRARE IL LAVORATORE NEL POSTO DI LAVORO - FACOLTA' DEL LAVORATORE DI ESIGERE, IN LUOGO DELLA REINTEGRAZIONE, IL PAGAMENTO DI UN'INDENNITA' SOSTITUTIVA - ASSERITA ESORBITANZA DELL'AMMONTARE DI ESSA - INSUSSISTENZA DI UN'IRRAZIONALITA' MANIFESTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per costante giurisprudenza della Corte, una valutazione di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost. puo' essere fondata, in mancanza di 'tertia comparationis', soltanto su una irrazionalita' manifesta, irrefutabile, quale non puo' riscontrarsi nel previsto ammontare (quindici mensilita' di retribuzione globale) dell'indennita' sostitutiva che il lavoratore illegittimamente licenziato puo' chiedere in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost., sotto il profilo della razionalita' - della questione di costituzionalita' dell'art. 18, comma quinto, dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall'art. 1, L. 11 maggio 1990 n. 108).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte