Sentenza 82/1992 (ECLI:IT:COST:1992:82)
Massima numero 18054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del  19/02/1992;  Decisione del  19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18053


Titolo
SENT. 82/92 B. LAVORO (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI O DAGLI ARTT. 410 E 411 COD.PROC.CIV. - CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' DELL'AZIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA RICORRENTE IN CAUSE DI LAVORO E ATTORE IN CAUSE ORDINARIE, CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il condizionamento posto all'esercizio del diritto di azione dalla previsione, riguardo alle controversie per licenziamenti individuali, nell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, del tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le procedure stabilite dai contratti e accordi collettivi, ovvero dagli artt. 410 e 411 cod.proc.civ., deve ritenersi giustificato, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte, dall'esigenza di "evitare abusi od eccessi, o salvaguardare interessi generali", oltre che dall'alternativa che, in armonia con altro principio costituzionale, la norma da' all'imprenditore consentendogli la scelta fra riassunzione e monetizzazione. Il tentativo di riconciliazione e' infatti prescritto non a pena di improponibilita', ma solo di improcedibilita'. Inoltre, perche' la domanda sia procedibile, e' sufficiente che la richiesta di conciliazione, qualunque sia il suo destino, sia stata inoltrata, e non v'e' dubbio che la mera richiesta non comporta un tempo seriamente apprezzabile ne' quindi, in alcun modo, una duplicazione di tempi fra il tentativo di conciliazione stragiudiziale e quello giudiziale, oltre tutto fra loro diversissimi per funzione e significato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - S. nn. 57/1972 e 93/1979.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte