Sentenza 83/1992 (ECLI:IT:COST:1992:83)
Massima numero 18113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/02/1992; Decisione del
19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18115
Titolo
SENT. 83/92 A. ELEZIONI - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - NECESSITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA PARTE DI UN NUMERO MINIMO DI ELETTORI - FINALITA' - SUSSISTENZA DI UN PRINCIPIO GENERALIZZATO VIGENTE PER OGNI TIPO DI ELEZIONE DIRETTA.
SENT. 83/92 A. ELEZIONI - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - NECESSITA' DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI DA PARTE DI UN NUMERO MINIMO DI ELETTORI - FINALITA' - SUSSISTENZA DI UN PRINCIPIO GENERALIZZATO VIGENTE PER OGNI TIPO DI ELEZIONE DIRETTA.
Testo
L'esame della normativa in materia di elezioni dirette, a partire dal decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, fino alle disposizioni piu' recenti relative alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali nonche' dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, consente di ritenere sussistente nel nostro ordinamento, un principio generalizzato secondo cui in ogni tipo di elezione diretta le candidature devono essere munite di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso attestata dalla sottoscrizione di un determinato numero di elettori. Del resto, nello stesso principio si iscrive anche l'innovazione introdotta a partire dal 1976 (legge 23 aprile 1976, n. 136 e decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240), in forza della quale la sottoscrizione degli elettori non e' richiesta per la presentazione di liste e di candidature con contrassegni tradizionalmente usati dai partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in gruppo parlamentare, in quanto, in questo caso, la garanzia rappresentata dalla sottoscrizione degli elettori e' sostituita dalla sottoscrizione del presidente o del segretario del partito o dei loro mandatari, trattandosi di partiti o di gruppi la cui consistenza e' dimostrata dall'avvenuta elezione di loro rappresentanti in Parlamento.
L'esame della normativa in materia di elezioni dirette, a partire dal decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, fino alle disposizioni piu' recenti relative alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali nonche' dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, consente di ritenere sussistente nel nostro ordinamento, un principio generalizzato secondo cui in ogni tipo di elezione diretta le candidature devono essere munite di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso attestata dalla sottoscrizione di un determinato numero di elettori. Del resto, nello stesso principio si iscrive anche l'innovazione introdotta a partire dal 1976 (legge 23 aprile 1976, n. 136 e decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito in legge 14 maggio 1976, n. 240), in forza della quale la sottoscrizione degli elettori non e' richiesta per la presentazione di liste e di candidature con contrassegni tradizionalmente usati dai partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in gruppo parlamentare, in quanto, in questo caso, la garanzia rappresentata dalla sottoscrizione degli elettori e' sostituita dalla sottoscrizione del presidente o del segretario del partito o dei loro mandatari, trattandosi di partiti o di gruppi la cui consistenza e' dimostrata dall'avvenuta elezione di loro rappresentanti in Parlamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte