Sentenza 83/1992 (ECLI:IT:COST:1992:83)
Massima numero 18115
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/02/1992; Decisione del
19/02/1992
Deposito del 04/03/1992; Pubblicazione in G. U. 11/03/1992
Massime associate alla pronuncia:
18113
Titolo
SENT. 83/92 B. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - ELIMINAZIONE DELLE CANDIDATURE SOTTOSCRITTE DA UN NUMERO DI ELETTORI SUPERIORE A QUELLO MASSIMO PRESCRITTO DALLA LEGGE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, LIBERO ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RATIO DELLA PREVISIONE NORMATIVA - NECESSITA' DI GARANTIRE LA LIBERA E GENUINA ESPRESSIONE DELLA VOLONTA' DEL CORPO ELETTORALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 83/92 B. ELEZIONI - ELEZIONI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE - ELIMINAZIONE DELLE CANDIDATURE SOTTOSCRITTE DA UN NUMERO DI ELETTORI SUPERIORE A QUELLO MASSIMO PRESCRITTO DALLA LEGGE - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, LIBERO ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RATIO DELLA PREVISIONE NORMATIVA - NECESSITA' DI GARANTIRE LA LIBERA E GENUINA ESPRESSIONE DELLA VOLONTA' DEL CORPO ELETTORALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disposizione dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che, nel disciplinare le modalita' di elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, prevede l'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori superiore a quello massimo prescritto dalla legge, si ispira all'esigenza, non irragionevole, di garantire la libera e genuina espressione della volonta' del corpo elettorale, essendo volta in particolare ad evitare che si possano aprire, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il piu' alto numero di sottoscrittori possibili, al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare cosi' un'indebita pressione psicologica sull'elettorato ed in definitiva una forma di condizionamento del voto. In una tale ottica, si giustifica pienamente la previsione dell'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori eccedente il massimo prescritto, in quanto senza tale conseguenza sanzionatoria le finalita' della norma rimarrebbero completamente vanificate e prive di tutela. Di conseguenza, con il riferimento all'art. 3 cade anche il riferimento all'art. 97 Cost., alle cui finalita' la norma si dimostra ispirata, e cosi' quello all'art. 51 Cost., dato che la determinazione da parte del legislatore di regole non irragionevoli attinenti al procedimento elettorale non si pone certo in contrasto con i principi in esso affermati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).
La disposizione dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che, nel disciplinare le modalita' di elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, prevede l'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori superiore a quello massimo prescritto dalla legge, si ispira all'esigenza, non irragionevole, di garantire la libera e genuina espressione della volonta' del corpo elettorale, essendo volta in particolare ad evitare che si possano aprire, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il piu' alto numero di sottoscrittori possibili, al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare cosi' un'indebita pressione psicologica sull'elettorato ed in definitiva una forma di condizionamento del voto. In una tale ottica, si giustifica pienamente la previsione dell'eliminazione delle candidature sottoscritte da un numero di elettori eccedente il massimo prescritto, in quanto senza tale conseguenza sanzionatoria le finalita' della norma rimarrebbero completamente vanificate e prive di tutela. Di conseguenza, con il riferimento all'art. 3 cade anche il riferimento all'art. 97 Cost., alle cui finalita' la norma si dimostra ispirata, e cosi' quello all'art. 51 Cost., dato che la determinazione da parte del legislatore di regole non irragionevoli attinenti al procedimento elettorale non si pone certo in contrasto con i principi in esso affermati. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. a), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte