Energia - Norme della Regione Toscana - Impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia nelle aree rurali - Possibile realizzazione di impianti fotovoltaici a terra con il limite, per ciascun impianto, di 8.000 kW - Violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020, che prevede la realizzazione, nelle zone rurali, di impianti fotovoltaici a terra fino alla potenza massima, per ciascun impianto, di 8.000 kW. La norma impugnata dal Governo contrasta con i principi fondamentali in materia di energia, contemplando un divieto generale non previsto dalla legislazione statale. Spetta all'atto di pianificazione escludere l'installazione in determinate aree di impianti, in relazione alla loro specifica tipologia o alle loro dimensioni, a seguito di uno specifico iter procedimentale e attraverso una determinazione, attuata con il singolo atto autorizzativo, vòlta a comporre in concreto i tanti interessi coinvolti.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle Linee guida; queste ultime, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Nell'indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le Linee guida hanno natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 86 del 2019 e n. 69 del 2018).
Nella disciplina relativa all'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell'Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 286 del 2019, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011).