Sentenza 87/1992 (ECLI:IT:COST:1992:87)
Massima numero 18089
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  21/02/1992;  Decisione del  21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Massime associate alla pronuncia:  18090  18092  18093


Titolo
SENT. 87/92 A. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI ) - OPERATIVITA' ANCHE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE GIURIDICHE - FONDAMENTO.

Testo
Come la Corte ha affermato e piu' volte ribadito, l'uguaglianza e' principio generale che condiziona tutto l'ordinamento nella sua obiettiva struttura: esso vieta, cioe', che la legge ponga in essere una disciplina che direttamente o indirettamente dia vita ad una non giustificata disparita' di trattamento delle situazioni giuridiche, indipendentemente dalla natura e dalla qualificazione dei soggetti ai quali queste vengono imputate. Il principio di uguaglianza vige quindi non soltanto nei confronti delle persone fisiche, ma, in quanto sia possibile, anche nei confronti delle persone giuridiche e dei soggetti collettivi in generale. - S. nn. 25/1966, 2/1969, 15/1975, 68/1980 e 975/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte