Sentenza 87/1992 (ECLI:IT:COST:1992:87)
Massima numero 18090
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 87/92 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI SINDACALI NEGLI ORGANI PUBBLICI - CRITERI - CRITERIO DELLA "MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA'" - RICONOSCIUTA CONFORMITA' AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ALTRI CRITERI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.
SENT. 87/92 B. SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - DESIGNAZIONE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI SINDACALI NEGLI ORGANI PUBBLICI - CRITERI - CRITERIO DELLA "MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA'" - RICONOSCIUTA CONFORMITA' AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ALTRI CRITERI - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI.
Testo
Ai fini della designazione dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese negli organi pubblici (commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione ecc.) in cui tale rappresentanza e' prevista, si e' legittimamente affermato nel nostro ordinamento un meccanismo di selezione delle associazioni legittimate imperniato sul concetto di "sindacato maggiormente rappresentativo". Tale meccanismo si concilia col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto e' coerente con la finalita' di imprimere un carattere partecipativo alla gestione della cosa pubblica e di assicurare una genuina rappresentazione degli interessi, delle volonta' e delle esperienze specificamente riferibili alle categorie sociali rappresentate. La prescrizione - ai fini suddetti - di requisiti di legittimazione che abbiano l'effetto di escludere talune di esse solamente a causa del modello organizzativo da esse adottato in ordine alle proprie articolazioni locali, si pone, invece, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, allorquando per tale specifica modalita' di delimitazione della legittimazione non sia ipotizzabile alcuna ragionevole giustificazione in relazione alle ragioni d'essere della disciplina ovvero ad aspetti ai quali una coerente considerazione dell'ordinamento consenta comunque di dare rilievo.
Ai fini della designazione dei rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle imprese negli organi pubblici (commissioni, comitati, collegi, consigli di amministrazione ecc.) in cui tale rappresentanza e' prevista, si e' legittimamente affermato nel nostro ordinamento un meccanismo di selezione delle associazioni legittimate imperniato sul concetto di "sindacato maggiormente rappresentativo". Tale meccanismo si concilia col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto e' coerente con la finalita' di imprimere un carattere partecipativo alla gestione della cosa pubblica e di assicurare una genuina rappresentazione degli interessi, delle volonta' e delle esperienze specificamente riferibili alle categorie sociali rappresentate. La prescrizione - ai fini suddetti - di requisiti di legittimazione che abbiano l'effetto di escludere talune di esse solamente a causa del modello organizzativo da esse adottato in ordine alle proprie articolazioni locali, si pone, invece, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, allorquando per tale specifica modalita' di delimitazione della legittimazione non sia ipotizzabile alcuna ragionevole giustificazione in relazione alle ragioni d'essere della disciplina ovvero ad aspetti ai quali una coerente considerazione dell'ordinamento consenta comunque di dare rilievo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte