Sentenza 87/1992 (ECLI:IT:COST:1992:87)
Massima numero 18093
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 87/92 D. REGIONE SICILIA - INDUSTRIA - CONSIGLIO GENERALE DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - COMPOSIZIONE - ESCLUSIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI NON ARTICOLATE SU BASE PROVINCIALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE -
SENT. 87/92 D. REGIONE SICILIA - INDUSTRIA - CONSIGLIO GENERALE DEI CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - COMPOSIZIONE - ESCLUSIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI NON ARTICOLATE SU BASE PROVINCIALE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE -
Testo
Costituisce violazione del principio di eguaglianza, ancor piu' grave in quanto viene ad interferire nell'autonomia organizzativa del sindacato, la previsione, dell'art. 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali chiamati a far parte dei consigli generali dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia, siano designati dalle associazioni provinciali degli industriali, con conseguente esclusione delle associazioni imprenditoriali che (come nella specie l'Intersind) non abbiano articolazioni locali, o ne abbiano, ma non provinciali. Il collegamento con l'ambito territoriale di operativita' del Consorzio puo' certamente essere considerato dal legislatore un elemento rilevante ai fini della legittimazione delle associazioni sindacali a partecipare agli organi del consorzio stesso: ma a tal fine non e' ne' idonea ne' necessaria la prescrizione di requisiti - quali il carattere associativo dell'articolazione locale e la sua dimensione provinciale - che attengono alla forma organizzativa e non alla effettivita' delle realta' imprenditoriali rappresentate e al concreto rapporto di esse con il territorio di competenza del consorzio. L'art. 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua.
Costituisce violazione del principio di eguaglianza, ancor piu' grave in quanto viene ad interferire nell'autonomia organizzativa del sindacato, la previsione, dell'art. 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, che due dei tre rappresentanti delle associazioni degli industriali chiamati a far parte dei consigli generali dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia, siano designati dalle associazioni provinciali degli industriali, con conseguente esclusione delle associazioni imprenditoriali che (come nella specie l'Intersind) non abbiano articolazioni locali, o ne abbiano, ma non provinciali. Il collegamento con l'ambito territoriale di operativita' del Consorzio puo' certamente essere considerato dal legislatore un elemento rilevante ai fini della legittimazione delle associazioni sindacali a partecipare agli organi del consorzio stesso: ma a tal fine non e' ne' idonea ne' necessaria la prescrizione di requisiti - quali il carattere associativo dell'articolazione locale e la sua dimensione provinciale - che attengono alla forma organizzativa e non alla effettivita' delle realta' imprenditoriali rappresentate e al concreto rapporto di esse con il territorio di competenza del consorzio. L'art. 6 della legge regionale siciliana 4 gennaio 1984, n. 1, va percio' dichiarato costituzionalmente illegittimo, in parte qua.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte