Sentenza 177/2021 (ECLI:IT:COST:2021:177)
Massima numero 44095
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 30/07/2021; Pubblicazione in G. U. 04/08/2021
Titolo
Energia - Norme della Regione Toscana - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia nelle aree rurali - Rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 kW previa intesa con il Comune, o i Comuni, interessati dall'impianto - Violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Energia - Norme della Regione Toscana - Installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia nelle aree rurali - Rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 kW previa intesa con il Comune, o i Comuni, interessati dall'impianto - Violazione dei principi in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia - Illegittimità costituzionale.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020, che dispone che nelle aree rurali, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 kW l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il Comune o i Comuni interessati dall'impianto. La norma impugnata dal Governo introduce una modifica al modello autorizzatorio disegnato dal legislatore statale, il cui fulcro è rappresentato dalla conferenza dei servizi, nella quale devono concentrarsi tutti gli apporti amministrativi necessari al fine di approvare la costruzione e l'esercizio degli impianti. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 177 del 2018, n. 267 del 2016 e n. 156 del 2016).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Toscana n. 82 del 2020, che dispone che nelle aree rurali, per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 kW l'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio è rilasciata previa intesa con il Comune o i Comuni interessati dall'impianto. La norma impugnata dal Governo introduce una modifica al modello autorizzatorio disegnato dal legislatore statale, il cui fulcro è rappresentato dalla conferenza dei servizi, nella quale devono concentrarsi tutti gli apporti amministrativi necessari al fine di approvare la costruzione e l'esercizio degli impianti. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 177 del 2018, n. 267 del 2016 e n. 156 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
07/08/2020
n. 82
art. 2
co. 2
legge della Regione Toscana
21/03/2011
n. 11
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte