Sentenza 88/1992 (ECLI:IT:COST:1992:88)
Massima numero 18156
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
21/02/1992; Decisione del
21/02/1992
Deposito del 09/03/1992; Pubblicazione in G. U. 18/03/1992
Titolo
SENT. 88/92 B. PENSIONI - PENSIONE SOCIALE DIRETTA - ATTRIBUZIONE AI CITTADINI INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI - CONDIZIONI REDDITUALI - INCIDENZA, NELLA DETERMINAZIONE DEL TETTO PREVISTO, DEL CUMULO CON IL REDDITO DEL CONIUGE - MANCATA DIVERSIFICAZIONE DEL REGIME DEL CUMULO PER GLI ANZIANI DIVENUTI PROPRIAMENTE INVALIDI E CONSEGUENTE LORO TRATTAMENTO PIU' SFAVOREVOLE RISPETTO A COLORO CHE ABBIANO SCEMATE LE PROPRIE ENERGIE PER VECCHIAIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA' - RIMESSIONE DELLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA, ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
SENT. 88/92 B. PENSIONI - PENSIONE SOCIALE DIRETTA - ATTRIBUZIONE AI CITTADINI INVALIDI ULTRASESSANTACINQUENNI - CONDIZIONI REDDITUALI - INCIDENZA, NELLA DETERMINAZIONE DEL TETTO PREVISTO, DEL CUMULO CON IL REDDITO DEL CONIUGE - MANCATA DIVERSIFICAZIONE DEL REGIME DEL CUMULO PER GLI ANZIANI DIVENUTI PROPRIAMENTE INVALIDI E CONSEGUENTE LORO TRATTAMENTO PIU' SFAVOREVOLE RISPETTO A COLORO CHE ABBIANO SCEMATE LE PROPRIE ENERGIE PER VECCHIAIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN 'PARTE QUA' - RIMESSIONE DELLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIVERSIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA, ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
Testo
La previsione rigida ed indiscriminata, per tutti gli anziani aventi diritto alla pensione sociale diretta, del cumulo del reddito con quello del coniuge, ai fini della determinazione del limite massimo compatibile con il trattamento assistenziale (v. massima C), parifica arbitrariamente - con violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - le situazioni, di per se' evidentemente diverse, di coloro che vedano normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia e coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi,gravando il coniuge, anche economicamente, di compiti assistenziali ulteriori e ben piu' onerosi. Nella necessaria ricerca di un ragionevole punto di equilibrio differenziato circa il concorso tra la solidarieta' coniugale e quella collettiva, che consenta di diversificare adeguatamente il regime del cumulo in queste ultime situazioni, non esiste, tuttavia, alcun criterio costituzionalmente obbligato, ai sensi dell'art. 38 Cost. (v. massima A), cosicche' la configurazione di un simile meccanismo deve essere rimessa - con limite per la pronuncia della Corte - alla discrezionalita' del legislatore, nel rispetto dei principi enunciati e secondo quanto chiarito con la sent. n. 295 del 1991. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 26, l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, - conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114 - e dall'art. 3, l. 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. - S. nn. 346/1989, 295/1991.
La previsione rigida ed indiscriminata, per tutti gli anziani aventi diritto alla pensione sociale diretta, del cumulo del reddito con quello del coniuge, ai fini della determinazione del limite massimo compatibile con il trattamento assistenziale (v. massima C), parifica arbitrariamente - con violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - le situazioni, di per se' evidentemente diverse, di coloro che vedano normalmente scemate le proprie energie per la vecchiaia e coloro che invece divengano effettivamente e propriamente invalidi,gravando il coniuge, anche economicamente, di compiti assistenziali ulteriori e ben piu' onerosi. Nella necessaria ricerca di un ragionevole punto di equilibrio differenziato circa il concorso tra la solidarieta' coniugale e quella collettiva, che consenta di diversificare adeguatamente il regime del cumulo in queste ultime situazioni, non esiste, tuttavia, alcun criterio costituzionalmente obbligato, ai sensi dell'art. 38 Cost. (v. massima A), cosicche' la configurazione di un simile meccanismo deve essere rimessa - con limite per la pronuncia della Corte - alla discrezionalita' del legislatore, nel rispetto dei principi enunciati e secondo quanto chiarito con la sent. n. 295 del 1991. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 26, l. 30 aprile 1969, n. 153, come modificato dall'art. 3, d.l. 2 marzo 1974, n. 30, - conv. in l. 16 aprile 1974, n. 114 - e dall'art. 3, l. 3 giugno 1975, n. 160, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli ultrasessantacinquenni divenuti invalidi. - S. nn. 346/1989, 295/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte